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Sez. 1, Sentenza n. 6022 del 16/04/2003 (Rv. 562196 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - DEL PAGAMENTO AGLI INTERESSI | - Presupposti - Simultanea liquidità del credito per capitale e per interessi e spese - Necessità - Conseguenze in tema di risarcimento del danno - Versamenti di somme al creditore anteriori alla liquidazione - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2003-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562196-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - DEL PAGAMENTO AGLI INTERESSI

La disposizione dell'art. 1194 cod. civ. secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi o alle spese senza il consenso del creditore, presuppone che tanto il credito per il capitale quanto quello, accessorio per gli interessi e le spese, siano simultaneamente liquidi ed esigibili. Pertanto, in tema di risarcimento del danno, i versamenti di somme effettuati in favore del creditore prima della liquidazione,(giudiziale o negoziale) non sono imputabili agli interessi ma al capitale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1194, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1228

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)