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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 452 del 1987

Decisione
decisa il 1987-11-12, depositata il 1987-12-03
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:452
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3759

  • Tributi in genere
  • Posteriori alla riforma del 1971
  • Imposte sui redditi
  • Accertamento
  • Dichiarazione del sostituto d'imposta
  • Omessa presentazione
  • Sanzione indifferenziata indipendentemente dall'avvenuto versamento o meno delle ritenute effettuate
  • Manifesta infondatezza della questione.
  • Art. 47, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.
  • Artt. 3, 76 Cost.
Leggi la massima
Intervenuta pronuncia di non fondatezza di una questione di legittimità costituzionale,va dichiarata manifestamente infondata l'identica questione sollevata in riferimento anche ad un parametro ulteriore, di cui la Corte costituzionale abbia peraltro già tenuto conto, sotto i medesimi profili, nella predetta sentenza di infondatezza. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., della questione di legitti- mità costituzionale - già dichiarata, con sentenza n. 128/1986, non fondata in riferimento all'art. 76 Cost. - relativa all'art. 47, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nella parte in cui prevede un'unica sanzione indifferenziata per l'omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, indipendentemente dall'avvenuto versamento o meno delle ritenute effettuate).

Norme impugnate

  • art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"), promossi con ordinanze emesse il 5 marzo 1985 e il 2 dicembre 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Ivrea, iscritte rispettivamente ai nn. 199 e 200 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
punto 1
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Ivrea, con due ordinanze identicamente motivate emesse il 5 marzo 1985 ed il 2 dicembre 1986 (la prima pervenuta alla Corte costituzionale il 17 aprile 1987) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all'art. 10, n. 11, della legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, nella parte in cui prevede la stessa sanzione (pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle ritenute) per "due comportamenti profondamente diversi, quale quello del sostituto che non ha versato le ritenute effettuate e non le ha nemmeno dichiarate, e quello del sostituto che... ha versato tempestivamente all'erario le ritenute effettuate ma solamente non le ha denunciate nel prescritto mod. 770";
punto 2
Considerato che identica questione di legittimità costituzionale - nella quale il contrasto con l'art. 3 Cost., pur non denunciato nella parte dispositiva delle ordinanze di rimessione, era stato tuttavia prospettato dai giudici a quibus e tenuto presente da questa Corte - è stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 128 del 1986 e che in questa sede non vengono prospettati profili diversi od ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Ivrea con ordinanze nn. 199 e 200 del 1987. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: CAIANIELLO Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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