Sez. 1, Sentenza n. 1880 del 03/08/1961 (Rv. 881036 - 01)
SCRITTURA - ATTO PUBBLICO - VALORE PROBATORIO - SIMULAZIONE OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - CONTRATTO - RILIEVO PROBATORIO PER TERZI.
SCRITTURA - ATTO PUBBLICO - VALORE PROBATORIO - SIMULAZIONE OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - CONTRATTO - RILIEVO PROBATORIO PER TERZI.
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, dell' estrinseco della scrittura, cioè della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, non fa piena prova dell'intrinseco, nel senso che le dichiarazioni rese dalle parti e dal pubblico ufficiale attestante possono non essere veridiche; da ciò deriva la configurabilità, anche nei confronti di convenzioni risultanti da Atti pubblici, della simulazione, ogni volta che il negozio giuridico dichiarato ed in essi documentato non corrisponde a quello dalle parti voluto. Se è vero che i contratti hanno effetto soltanto come elementi di verità obiettiva o quanto meno come indizi probatori di fatti o di situazioni che con essi si trovino in rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)