Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 153 del 2009
Massime (1)
Massima n. 33428
- Ambiente
- Norme della Regione Abruzzo
- Disciplina concernente la gestione integrata dei rifiuti
- Ricorso del Governo
- Sopravvenuta modifica normativa delle disposizioni impugnate, medio-tempore rimaste inattuate, in senso satisfattivo delle pretesa avanzata con il ricorso
- Rinuncia al ricorso non accettata dalla controparte (come tale inidonea a determinare l'estinzione del processo)
- Cessazione della materia del contendere.
Leggi la massima
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettere j) e m), 52, comma 1, 53, comma 1, e 55, commi 4 e 5, della legge della Regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 4, sollevate in relazione all'art. 117, commi primo e secondo, lett. l) ed s), Cost., nonché all'art. 191 del d.lgs. n. 152/ 2006 e alle direttive 75/442/CE del 15 luglio 1975 e 2006/12/CE del 5 aprile 2006. Invero, in considerazione delle modifiche apportate successivamente alla proposizione del ricorso con la legge regionale n. 21 novembre 2008, n. 16, il ricorrente ha rinunciato al ricorso, ritenendo che l'intervento normativo possa ritenersi satisfattivo delle pretese avanzate nel giudizio di costituzionalità. Tale rinuncia, pur non comportando l'estinzione del processo, in quanto non è stata formalmente accettata dalla controparte può, infatti, fondare, unitamente ad altri elementi - nella specie, non risulta che le norme impugnate abbiano avuto medio tempore applicazione - una dichiarazione di cessazione della materia del contendere per essere venute meno le ragioni della controversia. - Sulla cessazione della materia del contendere nella ipotesi di dichiarazione di rinuncia al ricorso non accettata dalla controparte, v., citate, sentenza n. 320/2008; ordinanze n. 345/2006, n. 418/2008 e n. 53/2009.
Norme impugnate
- art. 3, comma 1, lett. j) legge regionale Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45
- art. 3, comma 1, lett. m) legge regionale Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45
- art. 52, comma 1, legge regionale Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45
- art. 53, comma 1, legge regionale Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45
- art. 55, comma 4, legge regionale Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45
- art. 55, comma 5, legge regionale Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45
Parametri
- art. 117, comma 1, Cost.
- art. 117, comma 2, lett. l) Cost.
- art. 117, comma 2, lett. s) Cost.
- art. 191 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
- art. 253 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
- direttiva CE 15 luglio 1975, n. 442
- direttiva CE 5 aprile 2006, n. 12
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettere j) e m), 52, comma 1, 53, comma 1, e 55, commi 4 e 5, della legge della Regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 18/21 febbraio 2008, depositato in cancelleria il 25 febbraio 2008 ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 2008.
Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;
udito nella camera di consiglio del 1° aprile 2009 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.
punto 1
Ritenuto che, con ricorso notificato il 18/21 febbraio 2008, depositato il successivo 25 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli articoli 3, comma 1, lettere j) e m), 52, comma 1, 53, comma 1, e 55, commi 4 e 5, della legge della Regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 10 del 21 dicembre 2007, recante «Norme per la gestione integrata dei rifiuti», in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lett. l) ed s), della Costituzione, in relazione all'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché alle direttive 75/442/CE del 15 luglio 1975 e 2006/12/CE del 5 aprile 2006;
che il ricorrente ha censurato il citato art. 3, comma 1, lettere j) ed m), con riguardo alle definizioni del «punto di raccolta» e del «centro di trasferenza», che violerebbero il disposto dell'art. 117, primo comma, Cost., nonchè dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ai sensi dei quali lo Stato ha legislazione esclusiva nella materia di tutela dell'ambiente;
che la disposizione impugnata, infatti, prevedendo che le attività svolte dai centri di raccolta e di trasferenza, come definiti alle lettere j) ed m) del comma 1, non debbano essere considerate quali operazioni di stoccaggio e non debbano, dunque, essere autorizzate, contrasterebbe con la disciplina comunitaria e nazionale su indicata, alla luce della quale le «ecopiazzole», o «isole ecologiche», presso le quali viene effettuata la gestione dei rifiuti, anche nella sola forma del deposito, devono essere considerate quali centri di stoccaggio;
che, quanto al menzionato art. 52, comma 1, la prevista possibilità dell'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, per la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e per l'autorizzazione di impianti di deposito preliminare dei rifiuti, in deroga alle disposizioni vigenti, contrasterebbe con le disposizioni nazionali e comunitarie in materia, poiché il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, in deroga alle disposizioni vigenti, mediante l'adozione di dette ordinanze, sarebbe previsto dall'art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006, solo in presenza di particolari condizioni;
che, conseguentemente, il mancato rispetto delle procedure di autorizzazione e del regime delle speciali forme di gestione dei rifiuti, come previste dalle norme nazionali invocate, che recepiscono sul punto le direttive comunitarie, determinerebbe la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., quanto al rispetto del vincolo comunitario, nonchè dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione alla potestà legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente;
che analoghe considerazioni vengono svolte con riferimento al successivo art. 53, comma 1, in quanto attribuisce al Presidente della giunta regionale il potere di emanare atti straordinari, non solo ai fini previsti all'art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006, ma anche al diverso fine di individuare impianti di smaltimento esistenti, di localizzare nuovi siti per realizzare impianti di gestione dei rifiuti e di disporre la realizzazione diretta, da parte della Regione, di interventi per lo smaltimento dei rifiuti, in deroga, sostituzione od integrazione delle previsioni del piano di gestione dei rifiuti, con conseguente violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., quanto al rispetto del vincolo comunitario, nonchè dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione alla potestà legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente;
che, ad avviso del ricorrente, inoltre, l'art. 55, commi 4 e 5, della legge regionale censurata, consentendo l'espropriazione e l'utilizzo delle aree bonificate, ad opera dei soggetti affidatari delle attività di bonifica, contrasterebbe con quanto disposto dall'art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2006, attingendo profili rientranti nelle materie «ordinamento civile» e «ambiente», in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere l) ed s) Cost.;
che si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo, chiedendo che il ricorso venga respinto perché infondato;
che, nell'imminenza dell'udienza pubblica, la Regione, con memoria depositata il 19 dicembre 2008, evidenziava come fra Stato e Regione fosse successivamente intervenuto un accordo, a termini del quale, a fronte della modifica del testo delle norme impugnate nel senso convenuto, il ricorrente avrebbe rinunciato al ricorso;
che, essendosi la successiva legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili), conformata a quanto stabilito in sede di riunione con il Dipartimento degli Affari Regionali, la resistente chiedeva che il Governo rinunciasse al giudizio e che la Corte costituzionale pronunciasse l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
che, con atto depositato il 16 febbraio 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri, vista la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 23 gennaio 2009, ha rinunciato all'impugnazione.
punto 2
Considerato che, successivamente alla proposizione del ricorso, la Regione Abruzzo, con la legge regionale 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili), pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo 26 novembre 2008, n. 8, è intervenuta a modificare la disciplina oggetto delle censure;
che, proprio in considerazione delle modifiche apportate dalla Regione alle norme impugnate, il ricorrente ha rinunciato al ricorso, affermando che tali modifiche hanno sostanzialmente recepito le censure proposte;
che la difesa della Regione Abruzzo non ha formalmente dichiarato di accettare la rinuncia depositando apposita deliberazione di accettazione della Giunta regionale;
che, tuttavia, la rinuncia non accettata dalla controparte, pur non comportando l'estinzione del processo, può fondare, unitamente ad altri elementi, una dichiarazione di cessazione della materia del contendere (sentenza n. 320 del 2008; ordinanze n. 345 del 2006, n. 418 del 2008 e n. 53 del 2009);
che, nella specie, non risulta che le norme impugnate abbiano avuto medio tempore applicazione;
che il suindicato intervento normativo può ritenersi satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso, anche tenuto conto dell'inequivoco contenuto dell'atto di rinuncia;
che sono, perciò, venute meno le ragioni della controversia, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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