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Codice della navigazione

Testo in vigore al

Parte prima. Della navigazione marittima e interna

Libro primo. Dell'ordinamento amministrativo della navigazione

Titolo primo. Degli organi amministrativi della navigazione

Capo I. Dell'amministrazione della navigazione marittima

Art. 15 Ministro competente

1. L'amministrazione della marina mercantile e' retta dal ministro per le comunicazioni.

Art. 16 Circoscrizioni del litorale del Regno

1. Il litorale del Regno e' diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.

2. Alla zona e preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario.
Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo e' anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento e' anche capo del circondario.

3. Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale.

4. Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede.

Art. 17 Attribuzioni degli uffici locali

1. Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.

2. Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificamente conferite a determinate autorita'.

Art. 18 Personale dell'amministrazione marittima

1. Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo sono esercitate dal corpo delle capitanerie di porto.

2. Ove se ne riconosca l'opportunita', l'esercizio di tali funzioni puo' essere affidato, nei porti e approdi di minore importanza a persone estranee a detto corpo.

Art. 19 Enti portuali

1. Nei porti di maggiore importanza taluni servizi portuali inerenti alla navigazione possono essere affidati ad appositi enti costituiti con legge.

Art. 20 Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero

1. La vigilanza sulla navigazione e sul traffico marittimo nazionale all'estero e' esercitata dalle autorita' consolari.

Capo II. Dell'amministrazione della navigazione interna

Art. 21 Ministro competente

1. L' amministrazione della navigazione su laghi, fiumi, canali e altre acque interne e' retta dal ministro per le comunicazioni.

Art. 22 Ispettorati compartimentali

1. Agli effetti dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna il territorio del Regno e' diviso in zone.

2. A ciascuna zona e' preposto un ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 23 Uffici di porto

1. Nei porti e nelle altre localita' di maggiore importanza per la navigazione interna sono istituiti ispettorati di porto e delegazioni di approdo da questi dipendenti.

2. L'ispettorato di porto esercita sulle vie navigabili comprese nella sua circoscrizione le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.

3. Il capo dell'ispettorato ed il capo della delegazione di approdo sono comandanti del porto ove hanno sede.

4. Nei casi previsti dal regolamento possono essere istituite, fuori della circoscrizione degli ispettorati di porto, delegazioni di approdo direttamente dipendenti dall'ispettorato compartimentale. In tal caso il capo della delegazione esercita anche le attribuzioni del capo dell'ispettorato di porto, conferitegli dal ministro per le comunicazioni.

Art. 24 Navigazione promiscua

1. Le navi addette alla navigazione interna, quando entrano in acque marittime, devono osservare le norme di polizia marittima e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima.

2. Parimenti le navi addette alla navigazione marittima, quando entrano in acque interne, devono osservare le norme di polizia in vigore per tali acque e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione interna.

Art. 25 Attribuzioni dell'autorita' comunale

1. Nelle localita' ove non hanno sede uffici di porto l'esercizio di attribuzioni amministrative relative alla navigazione interna puo' essere conferito a norma del regolamento dal ministro per le comunicazioni all'autorita' comunale.

Art. 26 Navi e galleggianti addetti al servizio urbano

1. Nei porti comunicanti con canali ed altre acque interne, il comandante del porto esercita la vigilanza sulle navi e sui galleggianti addetti al servizio urbano che entrano nelle acque marittime.

2. I conflitti di competenza fra l'autorita' marittima e quella comunale relativi al servizio di tali navi e galleggianti sono risolti dal prefetto del luogo ed in via definitiva dal ministro per le comunicazioni.

Art. 27 Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero

1. La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero e' esercitata dalle autorita' consolari.

Titolo secondo. Dei beni pubblici destinati alla navigazione

Capo I. Del demanio marittimo

Art. 28 Beni del demanio marittimo

1. Fanno parte del demanio marittimo:

  1. a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;

  2. b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;

  3. c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

Art. 29 Pertinenze del demanio marittimo

1. Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso.

Art. 30 Uso del demanio marittimo

1. L'amministrazione della marina mercantile regola l'uso del demanio marittimo e vi esercita la polizia.

Art. 31 Limiti del demanio marittimo

1. Nei luoghi, nei quali il mare comunica con canali o fiumi o altri corsi di acqua, i limiti del demanio marittimo sono fissati dal ministro per le comunicazioni di concerto con quelli per le finanze e per i lavori pubblici, nonche' con gli altri ministri interessati.

Art. 32 Delimitazione di zone del demanio marittimo

1. Il capo del compartimento, quando sia necessario o se comunque ritenga opportuno promuovere la delimitazione di determinate zone del demanio marittimo, invita, nei modi stabiliti dal regolamento, le pubbliche amministrazioni e i privati che possono avervi interesse a presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni.

2. Le contestazioni che sorgono nel corso della delimitazione sono risolte in via amministrativa dal direttore marittimo, di concerto con l'intendente di finanza, con provvedimento definitivo.

3. In caso di accordo di tutte le parti interessate il provvedimento del direttore marittimo da' atto nel relativo processo verbale dell'accordo intervenuto.

4. Negli altri casi il provvedimento deve essere comunicato, con i relativi documenti, al Ministro per la marina mercantile, il quale entro sessanta giorni dalla ricezione puo' annullarlo con suo decreto, da notificarsi, entro i dieci giorni successivi, agli interessati per tramite del direttore marittimo.

5. In caso di annullamento, la risoluzione in via amministrativa della contestazione spetta al Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per le finanze.

6. Nelle controversie innanzi alle autorita' giurisdizionali, la tutela dei beni demaniali spetta esclusivamente al Ministro per le finanze.

Art. 33 Ampliamento del demanio marittimo

1. Quando per necessita' dei pubblici usi del mare occorra comprendere nel demanio marittimo zone di proprieta' privata di limitata estensione e di lieve valore ad esso adiacenti, ovvero i depositi e gli stabilimenti menzionati nell'articolo 52, la dichiarazione di pubblico interesse per l'espropriazione e' fatta con decreto del ministro per le comunicazioni, di concerto con il ministro per le finanze.

2. Il decreto costituisce titolo per l'immediata occupazione del bene da espropriare.

Art. 34 Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici

1. Con provvedimento del ministro per le comunicazioni, su richiesta dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente, determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale

Art. 35 Esclusione di zone dal demanio marittimo

1. Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.