diritto.io

Sez. 4, Ordinanza n. 264 del 12/02/1968 Cc. (dep. 06/06/1968) Rv. 108219 - 01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - IN GENERE - INCIDENTI -IMPUGNAZIONI -APPLICABILITA DEL DISPOSTO DELL'ART 202, SECONDO COMMA, COD PROC PEN - ESECUZIONE CIVILE - GARANZIE PATRIMONIALI DI ESECUZIONE - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE - OPPOSIZIONE - DECISIONI - IMPUGNAZIONE DELLA DECISIONE - APPLICABILITA DELLA NORMA.*
Stato
decisa il 1968-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/108219-01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - IN GENERE - INCIDENTI -IMPUGNAZIONI -APPLICABILITA DEL DISPOSTO DELL'ART 202, SECONDO COMMA, COD PROC PEN - ESECUZIONE CIVILE - GARANZIE PATRIMONIALI DI ESECUZIONE - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE - OPPOSIZIONE - DECISIONI - IMPUGNAZIONE DELLA DECISIONE - APPLICABILITA DELLA NORMA.*

Il disposto dell'art.202, secondo comma, cod.proc.pen. ha carattere generale e si applica anche nella fase esecutiva e nei diversi casi in cui la legge prescrive l'osservanza delle forme stabilite per gli incidenti di esecuzione. In particolare, l'Onere della notificazione deve essere adempiuto anche per l'impugnazione dei provvedimenti emessi a seguito di opposizione al sequestro, in virtu del rinvio alle norme sugli incidenti di esecuzione contenuto nell'art.618 cod.proc.pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 618 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)