Sez. 3, Sentenza n. 4640 del 23/05/1990 (Rv. 467348 - 01)
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - LEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203 - IMMEDIATA APPLICABILITÀ - INVALIDITÀ DEGLI ATTI PROCESSUALI COMPIUTI IN PRECEDENZA - ESCLUSIONE - GIUDIZI PENDENTI - ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - LEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203 - IMMEDIATA APPLICABILITÀ - INVALIDITÀ DEGLI ATTI PROCESSUALI COMPIUTI IN PRECEDENZA - ESCLUSIONE - GIUDIZI PENDENTI - ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
L'immediata applicabilità delle Disposizioni, sia sostanziali che processuali, della legge 3 maggio 1982 n. 203 (norme sui contratti agrari), stabilita - con le eccezioni ed i limiti ivi previsti - dall'art. 53 della stessa legge, non comporta l'Invalidità degli Atti processuali già compiuti al momento dell'entrata in vigore della legge né, in particolare, comporta che il processo debba regredire per un adempimento - come il tentativo di conciliazione ex art. 46 della medesima legge - previsto per una fase precedente all'instaurazione del giudizio di primo grado. (Conf 4951/85, mass n 442325).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)