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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 858 del 1988

Decisione
decisa il 1988-07-05, depositata il 1988-07-21
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:858
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 13950

  • - Pensione
  • Servizi utili
  • Servizio militare sociale italiana
  • Esclusione -questione manifestamente inammissibile.
  • Legge 30 aprile 1969 n. 153 art. 49.
  • Cost. art. 3.
Leggi la massima
La norma impugnata nella parte non considera utile ai fini del diritto alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria il servizio militare prestato obbligatoriamente nella sedicente Repubblica Sociale Italiana regola una fattispecie non omogenea rispetto al servizio prestato nelle forze armate tedesche dagli altoatesini e in alcune zone mistilingue, anche in considerazione delle ragioni storiche e politiche che hanno ispirato la scelta del legislatore di non assimilare le due situazioni (Questione manifestamente inammissibile).

Norme impugnate

  • art. 49 legge 30 aprile 1969, n. 153

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1987 dal Tribunale di Savona nel procedimento civile vertente tra Valvasura Umberto contro l'I.N.P.S., iscritta al n. 267 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visti gli atti di costituzione di Valvasura Umberto e dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 20 gennaio 1987, il Tribunale di Savona ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, l. 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui non considera utile, ai fini "del diritto e della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti", il servizio militare obbligatoriamente prestato nella sedicente Repubblica Sociale Italiana; che il giudice a quo sostanzialmente correla i propri dubbi di incostituzionalità al rilievo agli stessi fini conferito dal legislatore al servizio militare prestato nelle forze armate tedesche dagli altoatesini e dai residenti in alcune zone mistilingue; che nel giudizio si è costituito l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il quale si è rimesso alla decisione della Corte, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri tramite l'Avvocatura generale dello Stato, instando per la declaratoria di inammissibilità o, in via subordinata, di infondatezza della sollevata questione;
punto 2
Considerato che le situazioni poste a raffronto non sono obiettivamente omogenee, e che non può nemmeno censurarsi la scelta, operata dal legislatore in base a discrezionali valutazioni di ordine storico e politico, di non assimilare, ai fini della concessione del beneficio della contribuzione figurativa, il servizio in questione a quello invece prestato nelle forze armate di uno Stato straniero;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, l. 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Savona con l'ordinanza di cui in epigrafe (reg. ord. n. 267 del 1987). Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze