Sez. 4, Sentenza n. 5085 del 00/00/1988 Ud. (dep. 11/04/1989) Rv. 180999 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IN GENERE - LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 - REATO PROCEDIBILE A QUERELA - IMMEDIATA DECLARATORIA DELLA CAUSA ESTINTIVA - NECESSITÀ - INTERPELLO EX ART. 99 - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IN GENERE - LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 - REATO PROCEDIBILE A QUERELA - IMMEDIATA DECLARATORIA DELLA CAUSA ESTINTIVA - NECESSITÀ - INTERPELLO EX ART. 99 - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
In tema di cause estintive del reato, nella pendenza di procedimento penale concernente un reato perseguibile a querela per effetto della legge 24 novembre 1981 n. 689, qualora sia applicabile l'amnistia, non si fa luogo alla informativa di cui al capoverso dell'articolo 99 della predetta legge, ma va dichiarata l'avvenuta Estinzione del reato per tale causa. Invero, non essendo ancora operante, la causa di improcedibilità per Mancanza di querela non può prevalere su quella estintiva del reato, la quale, a norma dell'art. 152, comma primo, codice di procedura penale, deve essere immediatamente dichiarata. (Conf mass n 166283, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)