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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 162 del 1994

Decisione
decisa il 1994-04-14, depositata il 1994-04-28
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:162
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 20536

  • Pensioni
  • Pensioni di guerra
  • Riversibilità
  • Vedova di militare o civile invalido di guerra deceduto per cause diverse da quelle (infermità ascrivibile dalla seconda alla ottava categoria della tabella a) che hanno determinato l'invalidità
  • Diritto a pensione
  • Condizioni
  • Durata almeno annuale del rapporto o nascita di prole
  • Indebito condizionamento del vincolo matrimoniale
  • Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe in cui la esclusione della riversibilità è stata riconosciuta illegittima
  • Illegittimità costituzionale parziale.
Leggi la massima
Alla stregua dei principi, che sul piano dei valori costituzionali si riconnettono all'istituto del matrimonio quale frutto di una libera scelta autoresponsabile ed in forza dei quali sono già state espunte dall'ordinamento, con sentenze della Corte costituzionale, diverse norme che, sia nell'area dell'impiego pubblico che in quella del settore privato, ponevano limitazioni, sotto il profilo dell'esigenza di una durata minima del matrimonio, all'acquisizione del diritto a pensione da parte della vedova, vanno riconosciuti illegittimi, in materia di pensioni di guerra, per violazione degli artt. 3, 29 e 31 Cost., l'art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, e l'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui dispongono che - quando il militare o il civile, mutilato od invalido di guerra per una infermità ascrivibile dalla seconda alla ottava categoria della tabella A annessa alla legge, venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità - il trattamento di riversibilità spetta alla vedova "purché il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorché postuma". La decisione adottata risponde altresì all'esigenza di ricondurre le norme denunciate ad omogeneità di disciplina rispetto a quelle (artt. 44, ultimo comma, e, rispettivamente, 40, terzo comma, delle stesse leggi nn. 313 del 1968 e 915 del 1978) dichiarate illegittime, con sentenza n. 450 del 1991, in quanto subordinavano alla suddetta condizione il diritto del coniuge superstite alla pensione di guerra in caso di matrimonio avvenuto successivamente alla data in cui erano state contratte le ferite o le malattie dalle quali era derivata la morte del militare o del civile. - V., oltre a S. n. 450/1991, già citata nel testo, S. nn. 123/1990, 189/1991 e 1/1992. red.: E.M. rev.: S.P.

Norme impugnate

  • art. 51, comma 1, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
  • art. 59, comma 1, legge 18 marzo 1968, n. 313

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e dell'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 1 giugno 1993 dalla Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Ranaglia Elvira, iscritta al n. 631 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1993; Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice relatore Massimo Vari;
Con ordinanza emessa il 1 giugno 1993, la Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, dell'art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, e dell'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui dispongono che il trattamento di riversibilità in materia pensionistica di guerra spetta alla vedova "purché il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorché postuma". Il giudizio a quo è stato promosso da Ranaglia Elvira avverso il decreto con il quale il Ministro del tesoro, non avendo riscontrato la sussistenza delle predette condizioni, le ha negato il trattamento di riversibilità, quale vedova di Moghilin Nicolaj, già in godimento di pensione di guerra di settima categoria. Premette l'ordinanza che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 450 del 1991, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 44 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e dell'art. 40 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, che subordinavano il riconoscimento della pensione di guerra indiretta, in favore della vedova, alla condizione della durata del matrimonio non inferiore all'anno ovvero della nascita di prole ancorché postuma. Alla stregua delle motivazioni contenute nella sentenza richiamata (come pure nelle sentenze nn. 123 del 1990 e 189 del 1991), il remittente ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme indicate, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione.
punto 1
La Corte è chiamata a decidere se l'art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, e l'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, contrastino con gli articoli 3, 29 e 31 della Costituzione, nella parte in cui dispongono che - quando il militare o il civile mutilato od invalido di guerra per una infermità ascrivibile dalla seconda alla ottava categoria della tabella A annessa alla legge venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità - il trattamento di riversibilità spetta alla vedova, "purché il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorché postuma".
punto 2
La questione è fondata. Come rammenta l'ordinanza di rimessione, la Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, e dell'art. 40, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui non consentivano al coniuge superstite di fruire della pensione di guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui erano state contratte le ferite o le malattie dalle quali era derivata la morte del militare o del civile, fosse durato, senza nascita di prole ancorché postuma, meno di un anno (sentenza n. 450 del 1991). A fondamento di tale pronunzia fu addotto che, nella sfera personale di chi siasi risolto al matrimonio, non può e non deve sfavorevolmente incidere alcunché di estraneo, al di fuori di quelle sole regole, anche limitative, proprie dell'istituto: il relativo vincolo, cui tra l'altro si riconnettono valori costituzionalmente protetti, è e deve rimanere frutto di una libera scelta autoresponsabile, attenendo ai diritti essenziali della persona umana ed alle sue fondamentali istanze. Tale scelta si sottrae, dunque, ad ogni forma di condizionamento indiretto ancorché eventualmente imposto, in origine, dall'ordinamento. Va ricordato, altresì, che, per le stesse ragioni, sia prima che dopo la richiamata sentenza, sono state espunte dall'ordinamento altre norme pensionistiche che, sotto il profilo dell'esigenza di una durata minima del matrimonio, ponevano limitazioni all'acquisizione del diritto a pensione da parte della vedova, sia nella regolamentazione dell'area dell'impiego pubblico che in quella del settore privato (sentenze nn. 123 del 1990, 189 del 1991 e 1 del 1992).
punto 3
Tanto premesso, osserva la Corte come nel medesimo ordine di considerazioni rientri anche la questione proposta dal giudice a quo, il cui accoglimento, con conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme denunciate, consente, tra l'altro, di ricondurre ad omogeneità di disciplina, nell'ambito della pensionistica di guerra, le fattispecie considerate nelle norme qui impugnate, rispetto a quelle oggetto della già ricordata sentenza n. 450 del 1991.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e dell'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), limitatamente alle parole "purché il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorché postuma". Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VARI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 28 aprile 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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