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Sez. 6, Sentenza n. 1057 del 07/03/1996 Cc. (dep. 28/05/1996) Rv. 204800 - 01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Singole misure - Sorveglianza speciale | Applicabilità nei confronti di chi è in espiazione di pena - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204800-01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Singole misure - Sorveglianza speciale

La misura di prevenzione della sorveglianza speciale è applicabile anche nei confronti di persone in espiazione di pena, fermo restando che l'esecuzione della misura potrà avere inizio solo quando tale stato venga a cessare e che il soggetto potrà chiedere la revoca della misura per l'eventuale venir meno della sua pericolosità in virtù della espiazione e dell'incidenza positiva della funzione risocializzante della pena.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)