Sez. L, Sentenza n. 5096 del 12/09/1981 (Rv. 415878 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SGRAVIO CONTRIBUTIVO AGGIUNTIVO EX ART. 18, QUARTO COMMA, DEL D.L. N. 918 DEL 1968 - SOGGETTI FAVORITI - AZIENDE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE OCCUPANTI LAVORATORI NELLE ZONE DEL MEZZOGIORNO - REQUISITI - IMPRESE RIATTIVATE SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 1968 - COMMISURAZIONE DELLO SGRAVIO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SGRAVIO CONTRIBUTIVO AGGIUNTIVO EX ART. 18, QUARTO COMMA, DEL D.L. N. 918 DEL 1968 - SOGGETTI FAVORITI - AZIENDE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE OCCUPANTI LAVORATORI NELLE ZONE DEL MEZZOGIORNO - REQUISITI - IMPRESE RIATTIVATE SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 1968 - COMMISURAZIONE DELLO SGRAVIO - CRITERI.*
Considerato lo scopo (ampliamento, con incentivi diversi, dello stato occupazionale) perseguito dal legislatore, quale risulta da una lettura sistematica dell'intero testo legislativo e dall'esame dei relativi lavori parlamentari nonché dei provvedimenti successivamente adottati nella medesima materia (d.l. 5 luglio 1971 n. 429 - convertito, con modifiche e aggiunte, con l. 4 agosto 1971 n. 589 - e l. 2 marzo 1976 n. 183), il quarto comma dell'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089) va interpretato - anche alla stregua del principio ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus - nel senso che lo sgravio contributivo aggiuntivo previsto da detta disposizione a favore delle aziende industriali ed artigiane occupanti lavoratori nelle zone del Mezzogiorno si applica non solo alle imprese già in Esercizio alla data del 30 settembre 1968 ma anche a quelle costituite o attivate o riattivate successivamente a tale data. In quest'ultimo caso, la commisurazione dello sgravio deve essere eseguita considerando la differenza fra il numero dei dipendenti occupati nell'azienda al momento dell'ultima cessazione di attività in epoca anteriore al 30 settembre 1968 e il numero (maggiore) dei lavoratori occupati alla data (posteriore al 30 settembre 1968) della ripresa dell'attività. (Conf. 6580/80, mass. N. 410380, nella prima parte).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1, Decreto Legge 05/07/1971 num. 492, Legge 04/08/1971 num. 589 CORTE COST., Legge 02/03/1976 num. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)