Sez. 6 - , Sentenza n. 5463 del 28/10/2020 Ud. (dep. 11/02/2021) Rv. 280597 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE | Sostituzione dell’amministratore della società di capitali cui era stata conferita la procura speciale – Inammissibilità della costituzione di parte civile – Esclusione – Ragioni - Fattispecie.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE
In tema di costituzione di parte civile, la sostituzione dell'amministratore cui era stata conferita la procura speciale non determina l'inammissibilità della costituzione da parte della società di capitali, in quanto il rapporto di immedesimazione organica esistente con il legale rappresentante comporta che l'efficacia degli atti da questi compiuti nella sua qualità non sia limitata al tempo della sua permanenza in carica. (Fattispecie in cui il legale rappresentante, che aveva conferito la procura speciale, era stato sostituito prima che il difensore provvedesse al deposito dell'atto di costituzione, senza che la società avesse in alcun modo provveduto a formalizzare una sopravvenuta volontà contraria).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)