Sez. 4, Sentenza n. 30254 del 26/06/2013 Ud. (dep. 12/07/2013) Rv. 257742 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE | Reato commesso con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale - Giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti - Sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE
In tema di guida sotto l'influenza dell'alcool, non è applicabile la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità quando sussiste l'aggravante di aver provocato un incidente stradale, anche se la stessa è ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti eventualmente sussistenti, perchè il giudizio di comparizione tra le circostanze che conduce all'esclusione dell'operatività dell'aggravante sul piano sanzionatorio non fa venir meno la configurazione giuridica del reato aggravato e, di conseguenza, gli effetti che la legge ricollega alla singola circostanza, pur se sfavorevoli per l'imputato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 186 com. 2 n. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 186 com. 2 n. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)