Sez. 1, Sentenza n. 122 del 21/01/1970 (Rv. 344862 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE - TRATTA - NON ACCETTATA - GIRATA PER LO SCONTO - CONSEGUENZE.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE - TRATTA - NON ACCETTATA - GIRATA PER LO SCONTO - CONSEGUENZE.*
La girata per lo sconto di una tratta non accettata non attribuisce allo scontatore, nei confronti del trattario, un credito cambiario ne - in Mancanza di apposita clausola inserita nel titolo - il credito derivante dal rapporto sottostante (che percio rimane nel patrimonio del traente) ma realizza solo una delegatio promittendi passiva. (V 2873-68 2903-67).*
Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 18, Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)