Sez. 5 - , Sentenza n. 33012 del 14/12/2019 (Rv. 656460 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Aree fabbricabili - Piano paesaggistico regionale e strumenti urbanistici comunali - Rapporti - Prevalenza del primo - Fondamento - Conseguenze - Irrilevanza, ai fini impositivi, dell’edificabilità secondo il PRG - Vincoli di inedificabilità specifica - Incidenza - Limiti.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, ai fini della tassabilità delle "aree fabbricabili", le previsioni del piano paesaggistico regionale prevalgono, a norma dell'art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, sugli strumenti urbanistici dei Comuni, con la conseguenza che è irrilevante che il terreno sia edificabile secondo il piano regolatore generale qualora, in base al piano paesaggistico regionale, lo stesso sia soggetto a un vincolo di inedificabilità assoluta, il quale, diversamente dai vincoli di inedificabilità specifica - che possono incidere unicamente sul valore venale dell'immobile - è idoneo a escludere la natura edificabile dell'area e, quindi, il presupposto impositivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)