diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 56 del 1966

Decisione
decisa il 1966-05-17, depositata il 1966-06-03
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:56
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 2611

  • Diritto di difesa
  • Potere del pretore di procedere ad istruttoria secondo il rito sommario quando non fa luogo a giudizio direttissimo o a decreto
  • Codice di procedura penale, artt. 389, ultimo comma, e 392
  • Questione di legittimità costituzionale già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
V. 24/1956 C.

Norme impugnate

  • art. 389 codice di procedura penale del 1930
  • art. 392 codice di procedura penale del 1930

Parametri

  • art. 9, comma 2, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 29 legge 11 marzo 1953, n. 87
  • art. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 389, ultimo comma, e 392 del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1965 dal Pretore di Catania nel procedimento penale a carico di Lo Cascio Gustavo e Aiello Martino, iscritta al n. 165 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 4 settembre 1965 n. 223. Udita nella camera di consiglio del 5 maggio 1966 la relazione del Giudice Michele Fragali.
punto 1
Ritenuto che, con l'ordinanza predetta, è stata proposta questione di legittimità costituzionale degli artt. 389, ultimo comma, e 392 del Codice di procedura penale, in relazione agli artt. 304 bis, ter e quater e 320 dello stesso Codice e in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, e cioè in quanto nei procedimenti pretorili il diritto di difesa non è garantito in periodo istruttorio; che nessuna delle parti si è costituita in giudizio.
punto 2
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 52 del 16 giugno 1965, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale, nella parte in cui, con l'inciso "in quanto sono applicabili", rende possibile non applicare all'istruzione sommaria le disposizioni degli artt. 304 bis, ter e quater dello stesso Codice; che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87); che l'art. 389, ultimo comma, del Codice di procedura penale appare richiamato per inquadrare la questione relativa alla violazione del diritto di difesa nel potere del pretore di procedere ad istruttoria secondo il rito sommario quando non fa luogo a giudizio direttissimo o a decreto.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 389, ultimo comma, e 392 del Codice di procedura penale, promossa con ordinanza 28 maggio 1965 dal Pretore di Catania, in riferimento all'art. 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 maggio 1966. GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze