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Sez. 5, Sentenza n. 20467 del 06/09/2013 (Rv. 627609 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti pendenti a norma dell'art. 2 - quinquies del d.l. n. 564 del 1994 - Ambito applicativo - Controversie sorte a seguito di liquidazione delle imposte sulla base della dichiarazione ex art. 36 - bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Ipotesi di "rettifica cartolare" - Definizione agevolata - Ammissibilità - Fondamento - Ipotesi di "controllo formale" - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627609-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, ai fini della definibilità delle liti pendenti ai sensi dell'art. 2-quinquies del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, in presenza di una controversia promossa a seguito della liquidazione delle imposte sulla base della dichiarazione del contribuente a norma dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, occorre distinguere i casi in cui l'amministrazione abbia esercitato il potere di "controllo formale", relativo alla riscossione nella misura risultante dalla stessa dichiarazione, cui segue effettivamente un'attività di mera liquidazione, dai casi di "rettifica cartolare", cioè di rettifica dei risultati dalla dichiarazione attraverso la correzione di errori materiali e di calcolo, o la esclusione (o riduzione) di scomputi di ritenute, di detrazioni o deduzioni, di crediti d'imposta, casi nei quali si è in presenza di un'attività impositiva vera e propria, rientrante per definizione in quella di accertamento (ancorché più semplice e immediata rispetto alle "verifiche sostanziali"). Solo nella prima ipotesi la lite, concernendo un atto meramente liquidatorio, non rientra tra quelle suscettibili di definizione agevolata, laddove nella seconda ipotesi non vi è ragione di escluderla, in presenza di un atto con il quale, al di là della sua qualificazione formale, l'amministrazione esercita per la prima volta una pretesa sostanzialmente impositiva, in contrasto con quanto evidenziato dal contribuente nella dichiarazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)