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Sez. 3, Sentenza n. 38662 del 15/10/2002 Cc. (dep. 18/11/2002) Rv. 222645 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA | Sequestro probatorio - Ritardo nella notifica del decreto di convalida - Nullità o inefficacia del sequestro - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2002-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222645-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA

In tema di sequestro probatorio, il ritardo nella notifica del decreto di convalida emesso in termine non è causa di nullità né di inefficacia della misura adottata, atteso che la prima non è prevista dalla legge e la seconda discende solo dalla mancata verifica della legittimità del provvedimento, da parte del pubblico ministero, nel termine di cui all'art. 355 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)