Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 556 del 1990
Massime (1)
Massima n. 16714
- Radiotelevisione e servizi radioelettrici
- Radiocomunicazioni
- Impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza
- Esercizio senza concessione
- Trattamento sanzionatorio
- Restituzione di atti.
Leggi la massima
Restituzione degli atti al giudice rimettente affinché esamini la rilevanza della questione alla stregua della l. 6 agosto 1990, n. 223, che ha modificato il contestato regime sanzionatorio e differenziato gli impianti radioelettrici da quelli di radiodiffusione televisiva e sonora. - o. nn. 160/1989 e 394/1989
Norme impugnate
Parametri
- art. 3 Cost.
- art. 27, comma 3, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 1990 dal Pretore di Lucca - sezione distaccata di Castelnuovo Garfagnana, nel procedimento penale a carico di Fiorattini Luigi, iscritta al n. 518 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Lucca, nel corso di un procedimento penale per esercizio senza autorizzazione di un impianto radioelettrico ricetrasmittente, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nel testo sostituito con l'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103:
a) in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto la pena edittale minima (3 mesi di arresto e L. 300.000 di ammenda) sarebbe irragionevolmente sproporzionata rispetto al disvalore del fatto-reato, sì da contrastare con la finalità di rieducazione assegnata alla pena;
b) in riferimento all'art. 3 Cost., per la parificazione - ritenuta arbitraria - nel trattamento sanzionatorio dell'esercizio abusivo di impianti rispettivamente soggetti a concessione ovvero ad autorizzazione (questi ultimi, a seguito della sentenza n. 1030 del 1988 di questa Corte) e per la disparità di trattamento rispetto agli impianti radiotelevisivi che trasmettono in ambito locale, non soggetti ad autorizzazione e quindi a sanzione penale;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;
punto 2
Considerato che la rilevanza di tale questione - peraltro già dichiarata manifestamente inammissibile quanto al profilo sub a) è manifestamente infondata quanto al secondo dei profili sub b) (cfr., da ultimo, ordinanze nn. 160 e 394 del 1989) - va riesaminata alla stregua della sopravvenuta disposizione di cui all'art. 30, settimo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), che ha sostituito quella impugnata, modificando il regime sanzionatorio e differenziando tra impianti radioelettrici e impianti di radiodiffusione sonora o televisiva; che pertanto gli atti vanno restituiti al giudice a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Lucca - sezione distaccata di Castelnuovo Garfagnana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze