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Sez. L, Sentenza n. 7154 del 01/09/1987 (Rv. 455297 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI - INTERESSI - LIQUIDAZIONE GLOBALE - DECORRENZA DEGLI INTERESSI - DALLA DATA DELLA DOMANDA.*
Stato
decisa il 1987-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455297-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI - INTERESSI - LIQUIDAZIONE GLOBALE - DECORRENZA DEGLI INTERESSI - DALLA DATA DELLA DOMANDA.*

Il danno patrimoniale e non patrimoniale alla persona, da atto illecito, è individuato e determinato in funzione di una sua liquidazione immediata, comprendendo, nell'ambito di una ragionevole previsione, i pregiudizi attuali e futuri, derivanti al danneggiato od ai suoi eredi dal fatto illecito, per cui anche gli elementi della liquidazione correlati a fatti futuri, ma ragionevolmente prevedibili (nella specie: incremento del reddito della vittima ventiquattrenne dell'infortunio) rifluiscono logicamente, con Rilevanza giuridica, al momento della liquidazione, con la conseguenza che gli interessi legali decorrono unitariamente, dalla data della domanda, sull'intera somma così liquidata. (V 3440/81, mass n 414039; (V 2770/79, mass n 399072; (V 1133/76, mass n 379813).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)