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Sez. 2, Sentenza n. 7071 del 31/03/1981 Ud. (dep. 16/07/1981) Rv. 149807 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - APPREZZAMENTO DI FATTO - BENEFICI DI LEGGE IN GENERE - CONCESSIONE DEI BENEFICI NON RICHIESTA IN APPELLO - RICORSO SUL PUNTO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-03-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149807-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - APPREZZAMENTO DI FATTO - BENEFICI DI LEGGE IN GENERE - CONCESSIONE DEI BENEFICI NON RICHIESTA IN APPELLO - RICORSO SUL PUNTO - INAMMISSIBILITÀ.*

I giudici di appello non sono obbligati a concedere i benefici di legge, i quali devono formare oggetto di esplicita domanda, con indicazione delle circostanze che valgono a concretarli. In Mancanza di tale esplicita richiesta in appello, non può essere dedotta in Cassazione la nullità della sentenza per difetto di motivazione. (V mass n 145972; (V mass n 143339; (V mass n 143232; (V mass n 142142; (V mass n 141652).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)