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Sez. U, Sentenza n. 2952 del 28/04/1986 (Rv. 445961 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO DECISORIO - CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445961-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO DECISORIO - CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE - INAMMISSIBILITÀ.*

La facoltà della parte di deferire all'avversario giuramento decisorio resta soggetta, anche in grado d'appello, al disposto dell'art. 233 cod. proc. civ., e, pertanto, è esercitabile davanti al giudice istruttore, non anche con la comparsa conclusionale. (V 4281/77, mass n 387899).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)