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Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Sezione 13. Aiuti per le infrastrutture locali

Art. 56 Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali

1. Il finanziamento per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali volte a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato ed è esente dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfi le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Il presente articolo non si applica agli aiuti a favore delle infrastrutture disciplinate da altre sezioni del capo III, fatta eccezione per la sezione 1 — Aiuti a finalità regionale. Il presente articolo non si applica neppure alle infrastrutture portuali e aeroportuali.

3. Le infrastrutture sono messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo applicato per l'uso o la vendita dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato.

4. Qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la gestione dell'infrastruttura sono assegnati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

5. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.

6. L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

7. Le infrastrutture dedicate non sono esentate a norma del presente articolo.

Sezione 14. Aiuti a favore degli aeroporti regionali

Art. 56 bis Aiuti a favore degli aeroporti regionali

1. Gli aiuti agli investimenti a favore di un aeroporto sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 14 del presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti al funzionamento a favore di un aeroporto sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4, 10 e da 15 a 18 del presente articolo e al capo I.

3. L'aeroporto è aperto a tutti i potenziali utenti. In caso di limitazione fisica di capacità, l'allocazione è effettuata sulla base di criteri pertinenti, oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

4. Non sono concessi aiuti per la delocalizzazione di aeroporti già esistenti o per la creazione di un nuovo aeroporto passeggeri, compresa la conversione di un campo di aviazione già esistente in un aeroporto passeggeri.

5. Gli investimenti in questione non superano quanto è necessario per accogliere il traffico previsto a medio termine sulla base di previsioni di traffico ragionevoli.

6. Non sono concessi aiuti agli investimenti ad aeroporti ubicati entro 100 chilometri di distanza o 60 minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad alta velocità da un aeroporto già esistente che gestisce servizi aerei di linea, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (CE) n. 1008/2008.

7. I paragrafi 5 e 6 non si applicano agli aeroporti con una media annuale del traffico fino a 200 000 passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è effettivamente concesso, se l'aiuto agli investimenti non è tale da comportare un aumento della media annuale del traffico passeggeri dell'aeroporto oltre i 200 000 passeggeri nei due esercizi finanziari che seguono la concessione dell'aiuto. Gli aiuti agli investimenti concessi a tali aeroporti sono conformi alle disposizioni del paragrafo 11 o dei paragrafi 13 e 14.

8. Il paragrafo 6 non si applica se l'aiuto agli investimenti è concesso a un aeroporto ubicato entro 100 chilometri di distanza da aeroporti già esistenti che gestiscono servizi aerei di linea, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (CE) n. 1008/2008, a condizione che il collegamento tra ciascuno di questi altri aeroporti esistenti e l'aeroporto beneficiario dell'aiuto comporti necessariamente un tempo totale di percorrenza con trasporto marittimo di almeno 90 minuti o il trasporto aereo.

9. Non sono concessi aiuti agli investimenti ad aeroporti con una media annuale del traffico superiore a tre milioni di passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è effettivamente concesso. L'aiuto agli investimenti non è tale da comportare un aumento della media annuale del traffico dell'aeroporto oltre i tre milioni di passeggeri nei due esercizi finanziari che seguono la concessione dell'aiuto.

10. Non sono concessi aiuti agli aeroporti con una media annuale del traffico merci superiore a 200 000 tonnellate nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è effettivamente concesso. L'aiuto non è tale da comportare un aumento della media annuale di traffico merci dell'aeroporto oltre le 200 000 tonnellate nei due esercizi finanziari che seguono la concessione dell'aiuto.

11. L'importo dell'aiuto agli investimenti non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

12. Sono ammissibili i costi relativi agli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali, comprese le spese di programmazione.

13. L'importo dell'aiuto agli investimenti non supera:

  1. a) il 50 % dei costi ammissibili per gli aeroporti con una media annuale del traffico compresa tra uno e tre milioni di passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui l'aiuto è effettivamente concesso;

  2. b) il 75 % dei costi ammissibili per gli aeroporti con una media annuale del traffico fino a un milione di passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui l'aiuto è effettivamente concesso.

14. Le intensità massime di aiuto di cui al paragrafo 13 possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per gli aeroporti situati in regioni remote.

15. Non sono concessi aiuti al funzionamento ad aeroporti con una media annuale del traffico superiore a 200 000 passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è effettivamente concesso.

16. L'importo dell'aiuto al funzionamento non supera quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione. L'aiuto è concesso sotto forma di rate periodiche fissate ex ante, che non sono aumentate nel periodo per il quale è concesso l'aiuto, o sotto forma di importi definiti ex post in base alle perdite di esercizio osservate.

17. Gli aiuti al funzionamento non sono versati se nel corso dell'anno civile interessato il traffico annuale dell'aeroporto supera i 200 000 passeggeri.

18. La concessione di aiuti al funzionamento non è subordinata alla conclusione di accordi con specifiche compagnie aeree in relazione a diritti aeroportuali, a pagamenti relativi al marketing o ad altri aspetti finanziari delle attività della compagnia aerea presso tale aeroporto.

Sezione 15. Aiuti a favore dei porti

Art. 56 ter Aiuti a favore dei porti marittimi

1. Gli aiuti a favore dei porti marittimi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Sono ammissibili i costi, incluse le spese di programmazione, per:

  1. a) investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture portuali;

  2. b) investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture di accesso;

  3. c) il dragaggio.

3. I costi per le attività non connesse al trasporto, inclusi gli impianti di produzione industriale che operano in un porto, gli uffici o i negozi, e per le sovrastrutture portuali non sono ammissibili.

4. L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento o del dragaggio. Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

5.

L'intensità di aiuto per gli investimenti di cui al paragrafo 2, lettera a), non supera:

  1. a) il 100 % dei costi ammissibili se i costi ammissibili totali del progetto sono inferiori o pari a 20 milioni di EUR;

  2. b) l'80 % dei costi ammissibili se i costi ammissibili totali del progetto sono superiori a 20 milioni di EUR e inferiori o pari a 50 milioni di EUR;

  3. c) il 60 % dei costi ammissibili se i costi ammissibili totali del progetto sono superiori a 50 milioni di EUR e inferiori o pari all'importo stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera ee).

L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili determinati al paragrafo 2, lettere b) e c), senza andare oltre l'importo stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera ee).

6. Le intensità di aiuto di cui al paragrafo 5, primo comma, lettere b) e c), possono essere maggiorate di 10 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

7. Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento, la gestione o la locazione di un'infrastruttura portuale sovvenzionata sono assegnati in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e non soggetta a condizioni.

8. Le infrastrutture portuali sovvenzionate sono messe a disposizione degli utenti interessati su base paritaria e non discriminatoria alle condizioni di mercato.

9. Per gli aiuti che non superano 5 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 4, 5 e 6.

Art. 56 quater Aiuti a favore dei porti interni

1. Gli aiuti a favore dei porti interni sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Sono ammissibili i costi, incluse le spese di programmazione, per:

  1. a) investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture portuali;

  2. b) investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture di accesso;

  3. c) il dragaggio.

3. I costi per le attività non connesse al trasporto, inclusi gli impianti di produzione industriale che operano in un porto, gli uffici o i negozi, e per le sovrastrutture portuali non sono ammissibili.

4. L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento o del dragaggio. Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

5. L'intensità massima di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili senza andare oltre l'importo stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera ff).

6. Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento, la gestione o la locazione di un'infrastruttura portuale sovvenzionata sono assegnati in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e non soggetta a condizioni.

7. Le infrastrutture portuali sovvenzionate sono messe a disposizione degli utenti interessati su base paritaria e non discriminatoria alle condizioni di mercato.

8. Per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 4 e 5.

Capo IV. Disposizioni finali

Art. 58 Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima dell'entrata in vigore delle rispettive disposizioni del presente regolamento qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 9.

2. Gli aiuti non esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato in applicazione del presente regolamento o di altri regolamenti adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 precedentemente in vigore sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.

3. Gli aiuti individuali concessi prima del 1o gennaio 2015 in virtù di regolamenti adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 in vigore al momento della concessione dell'aiuto sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale. I regimi di aiuti a favore del capitale di rischio per le PMI istituiti prima del 1o luglio 2014 e esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008, continuano a beneficiare dell'esenzione e restano compatibili con il mercato interno fino alla scadenza dell'accordo di finanziamento, purché il finanziamento pubblico nel fondo di investimento di private equity sovvenzionato sia stato impegnato, sulla base di tale accordo, prima del 1o gennaio 2015 e le altre condizioni per l'esenzione rimangano soddisfatte.

3 bis. Gli aiuti individuali concessi tra il 1o luglio 2014 e il 9 luglio 2017 in base alle disposizioni del presente regolamento applicabili al momento della concessione dell'aiuto sono compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti individuali concessi prima del 1o luglio 2014 in base alle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 9, applicabili prima o dopo il 10 luglio 2017, sono compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

4. Al termine del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuti esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi, ad eccezione dei regimi di aiuti a finalità regionale. L'esenzione dei regimi di aiuti a finalità regionale scade alla data di scadenza delle carte degli aiuti a finalità regionale approvate. L'esenzione degli aiuti al finanziamento del rischio di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), scade al termine del periodo previsto nell'accordo di finanziamento, purché il finanziamento pubblico nel fondo di investimento di private equity sovvenzionato sia stato impegnato, sulla base di tale accordo, entro sei mesi dal termine del periodo di validità del presente regolamento e tutte le altre condizioni per l'esenzione rimangano soddisfatte.

5. In caso di modifica del presente regolamento, ogni regime di aiuti esentato a norma delle disposizioni del presente regolamento applicabili al momento dell'entrata in vigore del regime rimane esentato per un periodo transitorio di sei mesi.

Art. 59

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2014.

Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2020.

Art. 1 Impresa

Art. 3 Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

  1. a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;

  2. b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

  3. c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

  4. d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Art. 4 Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

Art. 5 Effettivi

  1. a) dai dipendenti dell'impresa;

  2. b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;

  3. c) dai proprietari gestori;

  4. d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Art. 6 Determinazione dei dati dell'impresa

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2014 Per la Commissione Joaquin Almunia Vicepresidente