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Sez. L, Sentenza n. 3961 del 29/02/2016 (Rv. 638867 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Liquidazione al di sotto del minimo tariffario - Condizioni - Limiti - Espressa motivazione da parte del giudice - Necessità - Contenuto.
Stato
decisa il 2016-02-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638867-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

L'art. 60, comma 5, del r.d. n. 1578 del 1933, "ratione temporis" applicabile, consente al giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali quando la causa risulti di facile trattazione, sebbene limitatamente alla voce dell'onorario e non anche a quelle dei diritti e delle spese, e sempre che sia adottata espressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di fatto del processo, non limitata ad una pedissequa enunciazione del criterio legale, ovvero all'aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l'identità delle questioni, fermo che la riduzione dei minimi previsti per gli onorari non può superare il limite della metà, a norma dell'art. 4 della l. n. 724 del 1942, né, in caso di riunione di cause, esime il giudice, una volta operata la riduzione, dall'obbligo di procedere alla liquidazione mediante la determinazione del valore di ciascuna delle controversie riunite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 4, DM Grazia e Giustizia 05/10/1994 art. 585 com. 4, Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 60 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)