Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 83 del 2014
Massime (1)
Massima n. 37847
- Previdenza
- Interventi di solidarietà
- Trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, di importo complessivamente superiore a 90.000 euro lordi annui
- Assoggettamento, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro
- Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata
- Questione divenuta priva di oggetto
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile, perché divenuta priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 Cost., dell'art. 18, comma 22-bis, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come successivamente modificato dall'art. 24, comma 31-bis, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011) che assoggetta, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, di importo complessivamente superiore a 90.000 euro lordi annui, ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro. Infatti, la sentenza n. 116 del 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della censurata disposizione di legge. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98 del 2011, come modificato dall'art. 24, comma 31-bis, del d.l. n. 201 del 2011, v. la citata sentenza n. 116/2013.
Norme impugnate
- art. 18, comma 22-bis, d.l. 6 luglio 2011, n. 98
- legge 15 luglio 2011, n. 111
- art. 24, comma 31-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
- legge 22 dicembre 2011, n. 214
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come successivamente modificato dall'art. 24, comma 31-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, promossi dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con due ordinanze dell'11 marzo 2013, iscritte ai nn. 73 e 74 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 2013.
Visti gli atti di costituzione di Masia Antonello ed altro, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2014 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.
punto 1
Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, con ordinanze dell'11 marzo 2013, iscritte al reg. ord. n. 73 e n. 74 del 2013, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come successivamente modificato dall'art. 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214;
che, il rimettente premette che i ricorrenti titolari di pensione ordinaria diretta, hanno chiesto il riconoscimento del proprio diritto di percepire il trattamento pensionistico ordinario, privo delle decurtazioni introdotte dall'art. 18, comma 22-bis, d.l. n. 98 del 2011, temporaneamente abrogate dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, reintrodotte dall'art. 2, comma 1, della legge n. 148 del 2011 e confermate dalla legge n. 214 del 2011, nonché la condanna dell'Amministrazione ai conseguenti pagamenti, con rivalutazione monetaria e interessi;
che la disposizione impugnata, si configurerebbe come prestazione patrimoniale imposta, ai sensi dell'art. 23 della Costituzione, nonché come prelievo forzoso di natura tributaria non rispettoso, tuttavia, dei principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) correlati a quello di capacità contributiva (art. 53 Cost.);
che, a suo giudizio, l'imposizione del sacrificio economico individuale avrebbe tutte le caratteristiche del prelievo tributario, perché realizzato attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio, in cui il gettito scaturente da tale ablazione è destinato al fabbisogno finanziario dello Stato sotto forma di risparmio di spesa;
che tale disciplina si porrebbe in contrasto con il principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., coordinato con i principi di eguaglianza, parità di trattamento e capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.), nonché con gli artt. 3, 36 e 53 Cost., non solo sotto il profilo della sproporzione ed irrazionalità della misura, ma anche specificamente sotto il profilo della disparità di trattamento, in quanto non sarebbero state colpite le altre categorie di pensionati, pur se percettori di elevati trattamenti, e i contribuenti in generale titolari degli stessi redditi;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'inammissibilità e l'infondatezza della questione e si sono costituite le parti private;
che in entrambi i giudizi ha depositato memoria difensiva l'INPS, chiedendo di dichiarare inammissibile la questione per difetto di rilevanza e, nel merito, per l'infondatezza.
punto 2
Considerato che il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come successivamente modificato dall'art. 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214;
che questa Corte, con la sentenza n. 116 del 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98 del 2011, come modificato dall'art. 24, comma 31-bis, del d.l. n. 201 del 2011;
che, dunque, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile, essendo divenuta priva di oggetto.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'art. 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
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