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Sez. L, Sentenza n. 26557 del 05/11/2008 (Rv. 605402 - 01)

LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI | Rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.) - Disciplina - Trasformazione - Effetti - Assimilabilità all'ipotesi di passaggio alle dipendenze di un diverso datore di lavoro - Conseguenze - Trattamento giuridico ed economico regolato dalla disciplina degli enti pubblici non economici - Applicabilità - Portata - Periodo sottoposto al trattamento privatistico - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605402-01

LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

In tema di personale dipendente dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.), il cui rapporto era regolato, ai sensi della legge n. 106 del 1989, dalla contrattazione collettiva del settore assicurativo, si applica, per effetto dell'art. 10, comma 1, della legge n. 68 del 1997, con decorrenza dall'1 gennaio 1998, lo statuto dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, atteso che, pur non essendovi stato alcun mutamento soggettivo del datore di lavoro, che ha sempre conservato la natura di ente pubblico non economico, la vicenda dei rapporti di lavoro è assimilabile, sul piano dei principi e delle regole applicabili, all'ipotesi del passaggio alle dipendenze di un diverso datore di lavoro (in se riconducibile alla "cessione del contratto" tra amministrazioni diverse), con applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, in atto a tale data. Ne consegue che il rapporto di lavoro e l'intera anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'I.C.E. restano integralmente soggette alla disciplina, normativa e contrattuale, prevista per gli enti pubblici non economici, senza tenere conto dell'esistenza di un periodo di lavoro sottoposto al trattamento privatistico previsto per i lavoratori delle imprese di assicurazioni (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio su enunziato, ha riformato la sentenza di merito, rilevando altresì che dal mutamento del regime giuridico del rapporto non derivava alcuna indicazione sull'entità della retribuzione conseguente e, dunque, non potevano escludersi aumenti retributivi rispetto al trattamento economico goduto nel regime privatistico).

Riferimenti normativi: Legge 18/03/1989 num. 106, Legge 25/03/1997 num. 68 art. 10, Legge 28/11/2005 num. 246 art. 16 com. 1, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)