Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 2 febbraio 1982, causa 69/81
Epigrafe
Nella causa 69/81,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig. René-Christian Béraud, in qualità d'agente, e con domicilio eletto presso il sig. Oreste Montako, membro dell'ufficio legale della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg, Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal sig. Robert Hoebaer, direttore presso il Ministero degli affari esteri, del commercio estero e della collaborazione allo sviluppo, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la sede dell'Ambasciata del Belgio,
convenuto,
causa avente ad oggetto la dichiarazione di trasgressione degli obblighi imposti dal Trattato al Regno del Belgio, consistente nella mancata applicazione, entro il termine prescritto, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, n. 75/442, relativa ai rifiuti (GU n. L 194, pag. 39),
LA CORTE,
composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, G. Bosco, A. Touffait e O. Due, presidenti di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, T. Koopmans, U. Everling, A. Chloros e F. Grévisse, giudici,
avvocato generale: F. Capotorti
cancelliere: A. Van Houtte
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni nonché i mezzi e gli argomenti delle parti si possono così riassumere:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento scritto
punto 1
La direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, n. 75/442 relativa ai rifiuti (GU n. L 194, pag. 39), fa parte di un complesso di atti della Comunità i quali, basati sugli artt. 100 e 235 del Trattato CEE, rientrano nell'ambito della politica comunitaria nel settore della tutela dell'ambiente.
Questa direttiva si propone essenzialmente la tutela della salute umana e dell'ambiente contro le conseguenze dannose della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti. Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti per favorire la prevenzione, il riciclo e la trasformazione dei rifiuti, l'ottenimento da questi di materie prime e di energia, nonché qualsiasi altro metodo che consenta di riutilizzarli.
Ai sensi dell'art. 13 della direttiva, gli Stati membri mettono in vigore i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva stessa entro 24 mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione. Essendo stata la direttiva notificata al Regno del Belgio il 18 luglio 1975, il termine scadeva il 18 luglio 1977.
punto 2
La Commissione, ritenendo che fossero necessarie disposizioni di adeguamento del diritto belga e non essendo stata informata che disposizioni del genere fossero state prese, con lettera 9 gennaio 1979 invitava il Governo belga, a norma dell'art. 169, 1° comma del Trattato, a presentare le proprie osservazioni entro due mesi.
Con lettera 13 luglio 1979 il Governo belga informava la Commissione in sostanza che, già in quel momento, le norme di legge od i regolamenti in vigore consentivano di applicare determinate disposizioni della direttiva, ma che la sua completa attuazione dava luogo a difficoltà dovute alla «incertezza persistente circa l'attribuzione precisa delle competenze che deriverà dalle riforme istituzionali avviate» nonché al «considerevole ritardo accumulato dal Parlamento».
Il 23 luglio 1979 la Commissione emetteva il parere motivato contemplato dall'art. 169, 1o comma, del Trattato. Questa parere, trasmesso al Governo belga con lettera 27 luglio 1979, invitava il Regno del Belgio a conformarvisi entro due mesi.
Con lettera 14 novembre 1979 il Governo belga confermava che la mancata trasposizione della direttiva nel diritto nazionale era una conseguenza indiretta della profonda riforma delle istituzioni che era in corso nel Belgio e chiedeva una proroga di un anno.
La Commissione, non avendo ricevuto in proposito alcuna ulteriore comunicazione delle autorità belghe, ha proposto il presente ricorso che è stato registrato nella cancelleria della Corte il 3 aprile 1981.
La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
1. dichiarare che, astenendosi dall'adot-tare entro il termine stabilito le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, n. 75/442, relativa ai rifiuti, il Regno del Belgio è venuto meno ad un obbligo impostogli dal Trattato;
2. condannare il Regno del Belgio alle spese.
paragrafo 3
Il Regno del Belgio non ha formulato conclusioni.
SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti
paragrafo 1
La Commissione sostiene che la natura obbligatoria delle direttive implica per gli Stati membri l'obbligo di osservare i termini che esse fissano per l'adozione delle disposizioni nazionali d'attuazione. L'osservanza delle disposizioni del Trattato o del diritto comunitario derivato non può dipendere ad esempio dalle difficoltà causate dalla modifica della ripartizione delle competenze fra il potere centrale e le collettività regionali o locali. Il Trattato viene trasgredito da uno Stato membro, qualunque sia l'organo dello Stato i cui atti o le cui omissioni hanno portato all'inadempimento dell'obbligo. Questi principi sono confermati dalla giurisprudenza ormai costante della Corte.
paragrafo 2
Il Governo belga rileva che la direttiva di cui trattasi ha già dato luogo a provvedimenti d'attuazione parziali, contenuti nel regolamento generale per la tutela del lavoro, ma che la sua applicazione completa dà luogo a difficoltà connesse alla riforma fondamentale delle istituzioni in corso nel Belgio. Per l'applicazione della direttiva sono competenti non solo degli organi nazionali, ma anche degli organi regionali le cui attribuzioni sono state fissate dalla legge speciale delle riforme istituzionali 8 agosto 1980, ma non si sono ancora tradotte in pratica. Si tratta di una situazione eccezionale dovuta all'impossibilità di adottare nuove norme prima dell'insediamento e dell'entrata in funzione dei nuovi organi normativi di carattere federale.
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale
paragrafo 1
La Commissione, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. René-Christian Béraud, e il Regno del Belgio, rappresentato dal proprio agente, sig. Robert Hoebaer, hanno svolto difese orali all'udienza del 12 novembre 1981.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 2 dicembre 1981.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 3 aprile 1981, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 189, 3° comma, del Trattato, omettendo di adottare, entro il termine prescritto, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, n. 75/442, relativa ai rifiuti (GU n. L 194, pag. 39).
punto 2
A norma dell'art. 13 della direttiva, gli Stati membri dovevano adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro 24 mesi dalla sua notifica, termine che nella fattispecie scadeva il 18 luglio 1977.
punto 3
Il Governo belga ha precisato che la direttiva ha già dato luogo a determinati provvedimenti d'attuazione parziali. Tuttavia, esso non contesta che il Regno del Belgio non abbia osservato l'obbligo di applicare interamente la direttiva, entro il termine prescritto.
punto 4
In sostanza, il Governo belga giustifica la propria carenza con la circostanza che sono in corso importanti riforme istituzionali le quali, in particolare nel campo della direttiva di cui trattasi, ripartiscono poteri e attribuzioni fra organi nazionali ed organi regionali. Finché i nuovi organi non saranno in grado di esercitare i loro poteri, la direttiva non potrà essere interamente applicata.
punto 5
Benché possano spiegare la difficoltà di applicare la direttiva, queste circostanze non fanno venir meno la trasgressione di cui si fa carico al Regno del Belgio. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico nazionale onde giustificare l'inosservanza degli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie.
punto 6
Va rilevato inoltre che, affinché si tenesse conto della situazione eccezionale addotta dal suo Governo, il Ministro belga della sanità pubblica e dell'ambiente, in risposta alla trasmissione del parere motivato di cui all'art. 169, 1° comma del Trattato, il 14 novembre 1979 chiedeva alla Commissione di concedere al Regno del Belgio una proroga di un anno per l'adozione dei provvedimenti di diritto nazionale necessari per conformarsi alla direttiva, provvedimenti che avrebbero dovuto entrare in vigore nel luglio del 1977, e che di fatto solo il 3 aprile 1981 la Commissione ha adito la Corte a norma dell'art. 169 del Trattato.
punto 7
Va quindi dichiarato che, non adottando entro il termine stabilito le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, n. 75/442, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 8
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. Il convenuto è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1° Non adottando entro il termine stabilito le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, n. 75/442, relativa ai rifiuti (GU n. L 194, pag. 39), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato.
2° Il convenuto è condannato alle spese.
Firme
Mertens de Wilmars
Bosco
Touffait
Due
Pescatore
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Koopmans
Everling
Chloros
Grévisse
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 2 febbraio 1982.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della Prima Sezione,
f.f. di presidente
G. Bosco