Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 43 del 2007
Massime (2)
Massima n. 31028
- Processo penale
- Procedimento dinanzi al giudice di pace
- Possibilità di ordinare al pubblico ministero la formulazione dell'imputazione
- Mancata previsione
- Denunciata lesione del principio di eguaglianza
- Prospettazione, in via subordinata, di questione relativa alla mancata previsione dell'incompatibilità a celebrare il dibattimento del giudice che ha adottato il decreto di convocazione delle parti
- Denunciata violazione del principio di eguaglianza e dei principi del giusto processo e di terzietà del giudice
- Mancata sperimentazione di interpretazione 'secundum Constitutionem'
- Manifesta inammissibilità delle questioni.
Leggi la massima
Sono manifestamente inammissibili la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 1 e 3, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice di ordinare la formulazione dell'imputazione al pubblico ministero che sia rimasto inerte o abbia espresso parere contrario alla citazione a giudizio della persona cui è attribuito l'addebito nel ricorso immediato e la questione di legittimità costituzionale, sollevata in via subordinata in riferimento agli artt. 3 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dell'art. 27, comma 1, del d. lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a celebrare il dibattimento del giudice che abbia adottato il decreto di convocazione delle parti nonostante l'inerzia o il parere contrario del pubblico ministero. Il giudice a quo, infatti, non si è conformato al canone della sperimentazione dell'interpretazione secundum Constitutionem, poiché non ha tenuto in debito conto che il giudice di legittimità, per il caso indicato, ha prospettato, in via interpretativa, la diversa opzione, compatibile con i parametri costituzionali evocati, della trasmissione degli atti al pubblico ministero affinché questi possa procedere nelle forme ordinarie. Inoltre, il medesimo giudice non ha considerato che l'art. 17, comma 4, del d. lgs. n. 274 del 2000 gli consente comunque di ordinare la formulazione dell'imputazione al pubblico ministero che, dopo la trasmissione degli atti da parte del giudice, abbia avanzato richiesta di archiviazione. - In relazione alla omessa verifica di una soluzione conforme alla Costituzione nella materia in questione, v., citate, ordinanze n. 381 e n. 361/2005. - In relazione all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità richiamato dalla Corte, vedi, citate, Cass., sez. IV pen., 27 maggio 2004, n. 33675; sez. V pen., 25 ottobre 2005, n. 12 e 17 gennaio 2006, n. 20559.
Norme impugnate
- art. 27, comma 1, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
- art. 27, comma 3, lett. d) d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Parametri
- art. 3 Cost.
- art. 111, comma 1, Cost.
- art. 111, comma 2, Cost.
Massima n. 31029
- Processo penale
- Procedimento dinanzi al giudice di pace
- Decreto di convocazione delle parti
- Ritenuta incongruità del termine di venti giorni
- Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e del giusto processo, nonché del diritto di difesa
- Questione priva di motivazione in ordine all'applicabilità della norma impugnata nel giudizio principale
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111, primo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui fissa il termine a comparire di venti giorni. Invero, l'inammissibilità delle prime due questioni sollevate dal rimettente con la medesima ordinanza per non avere attribuito alle disposizioni impugnate l'interpretazione conforme alla Costituzione adottata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e per non aver considerato che l'art. 17, comma 4, del d. lgs. n. 274 del 2000 consente comunque di ordinare la formulazione dell'imputazione al pubblico ministero che, dopo la trasmissione degli atti da parte del giudice, abbia avanzato richiesta di archiviazione, comporta, altresì, l'inammissibilità anche della presente questione, per difetto di motivazione in ordine all'applicabilità della norma censurata nel giudizio principale. - In relazione al difetto di motivazione sulla rilevanza della questione per non aver attribuito alla disposizione impugnata l'interpretazione conforme a Costituzione della prevalente giurisprudenza di legittimità, v., citata, ordinanza n. 346/2006.
Norme impugnate
- art. 27, comma 4, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Parametri
- art. 3 Cost.
- art. 24 Cost.
- art. 111, comma 1, Cost.
- art. 111, comma 3, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 1, 3, lettera d), e 4, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso con ordinanza del 14 marzo 2005 dal Giudice di pace di Roma nel procedimento penale a carico di D.R.G., iscritta al n. 350 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 2005.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.
punto 1
Ritenuto che il Giudice di pace di Roma, con ordinanza del 14 marzo 2005, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 1 e 2, lettera d) (recte: art. 27, commi 1 e 3, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468); in subordine, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000; inoltre, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, in riferimento agli artt. 3, 24, 111, primo e terzo comma, della Costituzione;
che il giudice a quo, adito con ricorso immediato della persona offesa a norma dell'art. 21 del d. lgs. n. 274 del 2000, non condivide il parere contrario espresso dal pubblico ministero in ordine alla citazione a giudizio della persona cui il reato è attribuito ed assume, pertanto, di dover emettere il decreto di convocazione delle parti;
che, a suo avviso, l'art. 27, commi 1 e 3, lettera d), del citato decreto legislativo, stabilendo che il giudice, nel caso in cui il pubblico ministero sia rimasto inerte o abbia espresso parere contrario, recepisce nel decreto di convocazione delle parti l'addebito formulato dalla persona offesa, viola l'art. 3 della Costituzione, poiché determina una ingiustificata disparità di trattamento ai danni «dell'indagato che vede vagliata la sua posizione da una parte portatrice di interessi quale è quella ricorrente, rispetto all'imputato nei cui confronti viene emesso atto di citazione a giudizio della polizia giudiziaria dopo che il pubblico ministero, parte estranea a qualsiasi rapporto di natura personale, ha esercitato l'azione penale formulando l'imputazione»;
che, dunque, censura l'art. 27, commi 1 e 3, lettera d), nella parte in cui non stabilisce che l'imputazione da trascrivere nel decreto di convocazione delle parti sia quella «formulata dal pubblico ministero» e non permette al giudice di disporre con ordinanza «che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli l'imputazione», in analogia con quanto prescritto dall'art. 17, comma 4, del d. lgs. n. 274 del 2000 per l'ipotesi del mancato accoglimento della richiesta di archiviazione;
che incidentalmente richiama l'orientamento della Corte di cassazione, in base al quale il giudice di pace deve trasmettere gli atti al pubblico ministero che ha espresso il diniego o è rimasto inerte affinché questi proceda nelle forme ordinarie (Cass., sez. IV pen., 5 agosto 2004, n. 33675), limitandosi ad osservare che esso «non risponde alla lettera dell'art. 21 e segg.»;
che, in subordine, il giudice a quo si duole che l'art. 27, comma 1, del d. lgs. n. 274 del 2000 non preveda l'incompatibilità a celebrare il dibattimento del giudice che ha emesso il decreto di convocazione, nonostante lo stesso giudice, recependo l'addebito formulato dalla persona offesa, si trovi a «valutare l'aderenza del fatto narrato con quello da contestare», con lesione delle garanzie di terzietà ed imparzialità dell'organo giurisdizionale e conseguente violazione degli artt. 3 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione;
che, inoltre, il rimettente dubita, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, primo e terzo comma, della Costituzione, della legittimità dell'art. 27, comma 4, del d. lgs. n. 274 del 2000, il quale dispone che il decreto di convocazione delle parti, unitamente al ricorso, è notificato, a cura del ricorrente, al pubblico ministero, alla persona citata in giudizio ed al suo difensore, nonché alle altre persone offese di cui conosca l'identità, almeno venti giorni prima dell'udienza;
che, dopo aver ricordato che per la citazione diretta a giudizio innanzi al tribunale in composizione monocratica «i termini sono di 60 giorni» e per la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace disposta dalla polizia giudiziaria «i termini sono di trenta giorni» (art. 20 del d. lgs. n. 274 del 2000, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 17 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155), il giudice a quo assume che l'esiguità del termine di comparizione fissato dalla disposizione impugnata sia tale da impedire all'imputato l'esercizio del diritto alla prova in tempi congrui e da ostacolare l'accesso a condotte riparatorie;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 1 e 3, lettera d), del d. lgs. n. 274 del 2000 e, comunque, per l'infondatezza di tutte le questioni di costituzionalità sollevate dal Giudice di pace di Roma.
punto 2
Considerato che il Giudice di pace di Roma dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 1 e 3, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non consente al giudice di ordinare la formulazione dell'imputazione al pubblico ministero che sia rimasto inerte o abbia espresso parere contrario alla citazione a giudizio della persona cui è attribuito l'addebito nel ricorso immediato; in via subordinata, censura, in riferimento agli artt. 3 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, l'art. 27, comma 1, del d. lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a celebrare il dibattimento del giudice che abbia adottato il decreto di convocazione delle parti nonostante l'inerzia o il parere contrario del pubblico ministero;
che, inoltre, denuncia, in relazione agli artt. 3, 24, 111, primo e terzo comma, della Costituzione, l'art. 27, comma 4, del d. lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui fissa un termine a comparire di soli venti giorni, ritenendo tale termine incongruo ai fini della predisposizione della difesa dell'imputato;
che il giudice a quo fonda le proprie censure sul presupposto che egli, non condividendo l'opposizione del pubblico ministero, debba emettere l'atto di vocatio in iudicium, ivi recependo l'addebito descritto dalla persona offesa nel ricorso immediato;
che il rimettente non tiene nel debito conto, tuttavia, che, come già rilevato da questa Corte (ordinanze n. 381 e n. 361 del 2005), il giudice di legittimità, per il caso indicato, ha prospettato, in via interpretativa, la diversa opzione, compatibile con i parametri costituzionali evocati, della trasmissione degli atti al pubblico ministero affinchè questi possa procedere nelle forme ordinarie (Cass., sez. IV pen., 27 maggio 2004, n. 33675; sez. V pen., 25 ottobre 2005, n. 12; sez. V pen., 17 gennaio 2006, n. 20559);
che, inoltre, non considera che l'art. 17, comma 4, del d. lgs. n. 274 del 2000 gli consente comunque di ordinare la formulazione dell'imputazione al pubblico ministero che, dopo la trasmissione degli atti da parte del giudice, abbia avanzato richiesta di archiviazione;
che, non essendosi il giudice a quo conformato al canone della sperimentazione dell'interpretazione secundum Constitutionem, le questioni aventi ad oggetto l'art. 27, commi 1 e 3, lettera d), del d. lgs. n. 274 del 2000 sono manifestamente inammissibili;
che la ragione dell'inammissibilità delle prime due questioni sollevate dal rimettente comporta altresì l'inammissibilità della terza, per difetto di motivazione in ordine all'applicabilità nel giudizio principale dell'art. 27, comma 4, del d. lgs. n. 274 del 2000 (ordinanza n. 346 del 2006);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 1, 3, lettera d), e 4, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze