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Sez. 1, Sentenza n. 19605 del 30/09/2004 (Rv. 577449 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Originaria domanda di adempimento contrattuale - Successiva domanda in appello di risarcimento del danno - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577449-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, che ha natura impugnatoria ed è retto dal principio dell'immutabilità della domanda, la domanda di risarcimento del danno (nel caso extracontrattuale) integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale in cui si sostanzia la richiesta di pagamento del prezzo formulata con l'istanza di insinuazione al passivo in primo grado, una domanda nuova, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)