diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 175 del 1995

Decisione
decisa il 1995-05-15, depositata il 1995-05-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:175
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 21432

  • Partecipazioni statali
  • Partecipazioni azionarie già appartenenti al soppresso ente autonomo di gestione per le aziende termali (eagat)
  • Trasferimento al ministero del tesoro
  • Dismissione delle partecipazioni azionarie medesime secondo le procedure previste per le partecipazioni possedute direttamente dallo stato
  • Ricorsi delle regioni campania ed emilia-romagna
  • Lamentata lesione delle attribuzioni regionali per la sottrazione delle aziende termali alla loro destinazione strumentale allo svolgimento di compiti di sanità pubblica
  • Mancata conversione del decreto-legge impugnato
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione per mancata conversione, entro il termine prescritto, del decreto contenente le disposizioni impugnate, anche in considerazione della circostanza che il decreto- legge attualmente in vigore (10 maggio 1995, n. 161) a seguito di successive reiterazioni non riproduce nell'identico tenore le norme denunciate. - Giurisprudenza conforme in tema di decreti-legge non convertiti nel termine. Da ultimo, O. nn. 141/1995, 123/1995 e 122/1995. red.: A. Greco

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 1 (Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT), promossi con ricorsi della Regione Campania e della Regione Emilia-Romagna notificati rispettivamente il 2 e il 6 febbraio 1995, depositati in cancelleria il 7 e il 14 febbraio 1995 ed iscritti ai nn. 7 e 10 del registro ricorsi 1995; Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;
punto 1
Ritenuto che con due distinti ricorsi, ritualmente notificati e depositati, le Regioni Campania ed Emilia-Romagna hanno promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 1 (Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT), denunciando la violazione degli artt. 117, primo comma, 118, primo comma, 77, 32, 97, primo comma, 3 e 72, secondo comma, della Costituzione; che la disposizione denunciata stabilisce che le partecipazioni azionarie già appartenenti al soppresso Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT) sono trasferite al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, il quale, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi delle disposizioni in materia di accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni possedute direttamente dallo Stato, provvede, in base a criteri di valorizzazione delle finalità istituzionali delle aziende interessate, alla dismissione delle partecipazioni, tenuto conto dell'importanza delle aziende per l'economia generale, nonché degli interessi turistici e locali; che viene denunciata la sottrazione delle aziende termali alla competenza delle regioni ed alla loro destinazione quale strumento per lo svolgimento dei compiti assegnati al Servizio sanitario nazionale, nonché la sostanziale riproduzione di una norma soppressa dalla Camera dei deputati esaminando un precedente decreto-legge, non convertito nel termine previsto dall'art. 77 della Costituzione; che nei due giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la non fondatezza delle questioni;
punto 2
Considerato che le questioni presentano profili analoghi o comunque connessi e hanno ad oggetto la stessa disposizione, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia; che il decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 1 non è stato convertito in legge nel termine previsto dall'art. 77 della Costituzione (si veda il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57, serie generale, del 9 marzo 1995); che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze nn. 141, 123 e 122 del 1995), le questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, tenuto anche conto che il decreto- legge attualmente vigente a seguito di successive reiterazioni (10 maggio 1995, n. 161) non riproduce le norme denunciate nell'identico tenore;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 1 (Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT), promosse, in riferimento agli artt. 117, primo comma, 118, primo comma, 77, 32, 97, primo comma, 3 e 72, secondo comma, della Costituzione, dalle Regioni Campania ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: MIRABELLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze