Sez. 3, Sentenza n. 28212 del 20/03/2013 Ud. (dep. 28/06/2013) Rv. 255562 - 01
SPORT | Reati di cui all'art.6, comma sesto, l. n. 401 del 1989 - Immediata esecutività della sentenza di condanna ove dispone il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento delle manifestazioni - Illegittimità costituzionale per disparità di trattamento rispetto all'obbligo di presentazione - Manifesta infondatezza.
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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma settimo, della l. n. 401 del 1989 per violazione dell'art. 3 Cost. nella parte in cui prevede l'immediata esecutività della sentenza ove la stessa dispone il divieto di accesso nei luoghi di svolgimento della manifestazioni sportive, essendo il differente trattamento rispetto all'obbligo di presentazione negli uffici di P.G., esecutivo solo a sentenza irrevocabile, giustificato dal diverso grado di incidenza sulla libertà della persona.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)