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Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato

Testo in vigore al

Art. 140

1. Nello stato di previsione dell'entrata sono inscritti (in apposita categoria del titolo riguardante le entrate extra-tributarie, speciali capitoli per le somme dovute dai corpi morali e dai privati a titolo di rimborso o di concorso a spese sostenute dallo Stato.

Art. 141

1. Negli stati di previsione della spesa possono iscriversi, fra le spese correnti, capitoli con le denominazioni "spese di rappresentanza" e "spese casuali".

2. Al capitolo "spese di rappresentanza" sono imputate soltanto le spese relative ad esigenze di rappresentanza dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il capitolo per "spese casuali" e' esclusivamente destinato alle spese di natura del tutto accidentale, che non possano nemmeno per analogia essere comprese negli altri capitoli, e per le quali non sia ritenuta opportuna l'istituzione di capitoli speciali.

4. E' vietato disporre di qualsiasi somma sul capitolo delle spese casuali per provvedere ad oblazioni, concorsi, premi e a qualsiasi altra spesa che abbia fini estranei ai servizi dell'amministrazione.
E vietato inoltre disporre di qualsiasi somma sul capitolo "spese di rappresentanza" per provvedere a spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita
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Art. 142

1. Tutte le spese si inscrivono in bilancio per la somma che si ritiene necessaria alle occorrenze dell'esercizio.

2. Ogni spesa da eseguirsi ripartitamente in piu' anni, e' inscritta in apposito capitolo, per la parte facente carico all'anno finanziario cui si riferisce il bilancio.

3. Questo capitolo si ripete nei bilanci successivi per la parte che ad essi fa carico fino ad estinzione della somma totale autorizzata.

Art. 143

1. Il quadro generale riassuntivo di cui agli articoli 34 e 35 della legge, consiste in un prospetto a sezioni divise nel quale sono indicati:

  1. a) per le entrate: gli importi di ciascun titolo, il totale delle entrate tributarie ed extratributarie, il totale dei titoli, l'importo delle accensioni di prestiti ed il totale complessivo;

  2. b) per le spese: gli importi di ciascun titolo, con l'indicazione delle risultanze dei singoli stati di previsione, il loro totale, l'importo delle operazioni per rimborso di prestiti ed il totale complessivo.

2. Gli importi dei titoli di cui alle precedenti lettere a) e b) possono essere oggetto di ulteriori distinzioni.

3. Il quadro generale riassuntivo deve anche indicare il risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti, e quello tra il totale complessivo delle entrate e delle spese di qualsiasi natura, comprese le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti.

4. Al quadro generale riassuntivo sono uniti due prospetti nei quali le spese correnti ed in conto capitale comprese nei singoli stati di previsione sono raggruppate rispettivamente per sezioni e per categorie.

5. Il quadro generale riassuntivo e' illustrato da apposita nota preliminare.

Art. 144

1. Le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa sono ripartite in articoli, da ciascun Ministro, d'intesa con quello per il tesoro nei modi di cui all'art. 38-bis della legge.

2. Analogamente verra' provveduto alla ripartizione in articoli delle nuove o maggiori somme che si stanziano nel corso dell'esercizio, nonche' alla distribuzione fra i vari articoli delle riduzioni disposte, durante l'esercizio medesimo, agli stanziamenti di bilancio ed agli eventuali trasporti di fondi da un articolo all'altro di un medesimo capitolo.

3. Con decreti da emanarsi dai Ministri competenti, di concerto con quello per il tesoro e da registrarsi alla Corte dei conti viene provveduto, quando occorra, alla istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri, per le spese da effettuarsi in conto residui degli esercizi anteriori, per le quali non esiste nel bilancio dicompetenza in corso il capitolo corrispondente.

Capo III. Del rendiconto generale.

Art. 145

1. La prima parte del rendiconto generale dimostra i risultati della gestione del bilancio, per l'entrata e per la spesa, distintamente per capitoli, secondo la classificazione degli stati di previsione.

2. Per la competenza sono indicate le entrate dell'anno accertate, riscosse e rimaste da riscuotere e le spese dell'anno accertate, pagate e rimaste da pagare.

3. Le somme accertate sono messe a confronto con quelle previste per rilevarne le eventuali differenze in piu' o in meno.

4. Sono indicate distintamente, ai corrispondenti capitoli, i risultati della gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori e cioe':

  1. a) le entrate rimaste da riscuotere e le spese rimaste da pagare al principio dell'esercizio al quale il rendiconto si riferisce;

  2. b) le somme riscosse e pagate in conto di detti residui durante l'esercizio stesso;

  3. c) le variazioni apportate ai medesimi sia per legge, sia per piu' esatto accertamento e altre cause;

  4. d) i residui rimasti da riscuotere e da pagare alla chiusora del medesimo esercizio.

5. Sono infine dimostrati per i singoli capitoli i risultati di cassa e cioe':

  1. e) gli incassi e i pagamenti fatti nel corso dell'anno complessivamente per competenza e per residui;

  2. f) le somme riscosse dagli agenti e rimaste da versare al tesoro alla chiusura dell'esercizio.

Art. 146

1. La seconda parte del rendiconto generale comprende la dimostrazione della consistenza del patrimonio dello Stato al principio dell'esercizio, delle variazioni verificatesi nel corso del medesimo e della consistenza alla fine di esso distintamente:

  1. a) per le attivita' e passivita' finanziarie proprie del conto del tesoro;

  2. b) per i beni mobili ed immobili, i crediti, i titoli di credito, i beni di natura industriale e le altre attivita' disponibili;

  3. c) per i materiali militari, i beni destinati ai servizi dello Stato, il materiale scientifico ed artistico e le altre attivita' non disponibili;

  4. d) per le passivita' consolidate, perpetue e redimibili e le passivita' diverse.

2. Il conto del patrimonio e' inoltre corredato:

  1. 1° di una dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto del bilancio e quello del patrimonio, intesa a determinare le variazioni patrimoniali comprese negli accertamenti di bilancio, l'entrata e la spesa netta e di conseguenza il beneficio o la perdita che il bilancio ha lasciato al patrimonio;

  2. 2° le rendite e le spese della parte effettiva del bilancio nonche' quelle derivanti dalla gestione del patrimonio" con l'altra "le rendite e le spese derivanti dalla gestione del bilancio e da quella del patrimonio;

  3. 3° del conto delle attivita' e passivita' classificate secondo i vari ministeri che le amministrano.

3. Sono allegati al conto generale del patrimonio i conti speciali dimostrativi dei risultati di singole aziende od operazioni nelle quali sia impegnata la finanza dello Stato.

Art. 147

Al rendiconto generale devono essere uniti i prospetti indicanti:

1. I risultati generali della gestione del bilancio per l'esercizio finanziario cui il rendiconto si riferisce;

2. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai singoli stati di previsione, classificate a seconda della natura del relativo atto di autorizzazione, e cioe':

  1. a) con leggi e con decreti emanati ai sensi dello art. 41 della legge o in esecuzione di legge di autorizzazione di spesa;

  2. b) con prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;

  3. c) con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

4. In apposito sub-allegato le variazioni stesse sono indicate per capitoli;

3. Le variazioni per Ministeri e per capitoli apportate nell'esercizio ai residui degli esercizi precedenti.

Art. 148

1. I conti speciali indicati all'articolo 78 della legge devono essere compilati in modo che ne risultino gli effetti economici delle diverse aziende e delle operazioni finanziarie.

2. A tale scopo le amministrazioni competenti tengono ordinate le rispettive scritture in guisa da fornire alla ragioneria generale le notizie e dimostrazioni necessarie, nella forma prescritta dal ministro delle finanze.

Art. 149

1. Il rendiconto generale finanziario viene trasmesso alla Corte dei conti in tre esemplari e quello patrimoniale in un solo esemplare. La Corte dei conti eseguisce le verificazioni di sua competenza e dentro il 15 dicembre restituisce due esemplari del rendiconto finanziario, accompagnandoli con una relazione al Parlamento, nella quale sono esposte le sue osservazioni sul rendiconto finanziario e su quello patrimoniale, nonche' sui conti speciali che vi sono uniti a corredo.

Art. 150

1. Il rendiconto generale una volta chiuso ed approvato per legge e' intangibile, ne' puo' essere modificato in nessuna delle sue parti.

Art. 151

1. Il bilancio di previsione ed il rendiconto generale sono presentati al Parlamento gia' stampati.

Capo IV. Residui attivi e passivi e variazioni ai medesimi.

Art. 152

1. Le entrate accertate e non riscosse e le spese legalmente impegnate, liquidate, ordinate e non pagate, costituiscono i residui attivi e passivi di un esercizio.

2. Essi sono compresi fra le attivita' e passivita' del tesoro.

3. Le somme dei residui attivi e passivi che risultano accertati alla chiusura delle scritture, sono trasportate in quelle dell'esercizio nuovo ai capitoli corrispondenti, in sedi separate dalle competenze del medesimo, fermo il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 144 nel caso in cui non esista un capitolo corrispondente nel nuovo bilancio.

Art. 153

1. Le entrate previste nel bilancio, che non sono state accertate nel rendiconto, e le spese previste che non sono state ordinate o impegnate, vengono indicate nel rendiconto stesso rispettivamente come minori entrate o economie in confronto agli stanziamenti.

Art. 154

1. In nessun caso si puo' iscrivere fra i residui degli anni decorsi alcuna somma in entrata o in spesa, che non sia stata compresa fra le competenze degli esercizi anteriori.

2. Nelle scritture delle amministrazioni deve tenersi conto distinto degli esercizi da cui provengono i residui attivi e passivi.

Capo V. Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.

Art. 155

1. Se dopo l'approvazione del bilancio di previsione si verificano nuove entrate di competenza dell'esercizio in corso, il ministro delle finanze con suo decreto, su proposta del ragioniere generale, istituisce un nuovo capitolo.

2. Il decreto del ministro e' registrato alla Corte dei conti, e dalla ragioneria generale e' comunicato alla direzione generale del tesoro.

Art. 156

1. Le spese che e' imprescindibile di eseguire e per le quali non e' stabilito alcun fondo, o non e' sufficiente quello assegnato in bilancio, si distinguono in spese nuove, e maggiori spese.

2. Sono spese nuove quelle che richiedono la istituzione di uno o piu' capitoli nuovi.

3. Sono maggiori spese quelle che importano un aumento alle assegnazioni di capitoli esistenti.

4. Tanto le spese nuove quanto le maggiori spese non possono essere comprese che nelle competenze dell'esercizio in corso.

Art. 157

1. I disegni di legge per l'approvazione di variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa sono sempre presentati al Parlamento dal ministro delle finanze di concerto con quello per il bilancio e la programmazione economica" ed al terzo comma soppresse le parole "per le spese di carattere straordinario.

2. L'autorizzazione delle spese nuove eccedenti il limite di cui al secondo comma dell'articolo 43 della legge, deve essere chiesta per l'intero importo, anche quando siano ripartite in piu' anni: cio' sia nel caso che vengano proposte con disegni di legge speciali, presentati dai singoli ministri competenti, di concerto col ministro delle finanze, sia che vengano comprese in disegni di legge per variazioni al bilancio, ai sensi del primo comma del presente articolo.

3. Agli effetti del limite di cui sopra, si tien conto, per le spese di carattere straordinario, delle somme che siano state eventualmente autorizzate al medesimo scopo, con precedenti provvedimenti.

4. Il riparto e' determinato nella stessa legge. Puo' peraltro esserne proposta la modificazione con gli stati di previsione della spesa per i singoli ministeri, sia mediante proroga del termine di iscrizione in bilancio, sia con la riduzione degli stanziamenti, sia con l'eliminazione delle rate non piu' necessarie, ai sensi dell'art. 9 del decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843.

5. Per la preparazione dei disegni di legge di cui al primo comma del presente articolo, debbono essere trasmessi dai ministeri interessati a quello delle finanze gli opportuni schemi, corredati delle relazioni illustrative.

6. L'invio e' fatto pel tramite della ragioneria centrale in relazione al successivo articolo 170 del presente regolamento.

Art. 158

1. Per le nuove e maggiori spese alle quali puo' provvedersi nei modi indicati agli articoli 40, 41 e 42 della legge, i ministri, ove se ne presenti il bisogno, fanno proposta motivata al ministro delle finanze accompagnandola, per il tramite della ragioneria centrale, con i documenti atti a provare la necessita' della spesa.

Art. 159

1. La cessione gratuita di materiali ad altre amministrazioni dello Stato od a privati e' vietata.

2. Quando occorra ad una amministrazione di usare per i servizi ad essa affidati materie di magazzino, utensili, macchine ed altri oggetti esistenti a consegna di un'altra amministrazione, la prima ne paga l'ammontare, a carico del capitolo iscritto per tali acquisti, con titolo di spesa commutabile in quietanza d'entrata.

3. Si provvede nello stesso modo per la somministrazione di materiali da uno ad altro servizio di uno stesso ministero, quando i fondi per provviste di detti materiali siano inscritti nel bilancio in capitoli distinti per ciascun servizio.

Titolo IV. Della ragioneria generale dello Stato, della direzione generale del tesoro e degli uffici che dipendono da esse.

Capo I. Della ragioneria generale dello Stato.

Art. 160

1. La ragioneria generale dello Stato ha, per la gestione finanziaria dello Stato, le seguenti principali attribuzioni:

  1. a) compilare i conti riassuntivi delle entrate e delle spese dello Stato dipendenti dalla gestione del bilancio, ...;

  2. b) compilare i conti riassuntivi del patrimonio dello Stato mettendo in evidenza le variazioni che avvengono nella consistenza di esso, sia per effetto della gestione del bilancio, sia per qualunque altra causa;

  3. c) predisporre sulle proposte e sugli elementi che i singoli ministeri devono trasmettere a quello delle finanze, i progetti del bilancio annuale di previsione, delle leggi di variazioni al bilancio stesso ed il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato;

  4. d) predisporre i provvedimenti per i prelevamenti dai fondi di riserva, a norma degli articoli 40 e 42 della legge, e quelli relativi all'assegnazione di fondi in bilancio, per le spese di cui all'art. 41 della legge stessa, da adottarsi mediante decreti Reali o ministeriali;

  5. e) preparare i disegni di legge per la convalidazione da parte del Parlamento delle prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste;

  6. f) esaminare, in base agli ordini del ministro delle finanze, i progetti di legge o di altri provvedimenti che abbiano in qualsiasi modo effetti finanziari, o che riguardino gli ordinamenti contabili dello Stato;

  7. g) preparare le situazioni finanziarie e tutte le dimostrazioni e i documenti che al ministro per le finanze possono occorrere, sia per l'annuale esposizione relativa al bilancio di previsione, sia per qualunque altro scopo;

  8. h) stabilire i codici per la classificazione funzionale ed economica della spesa.