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Sez. 3, Sentenza n. 2883 del 07/12/1966 (Rv. 325463 - 01)

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - CONDIZIONI - EVENTUS DAMNI - CONSILIUM FRAUDIS - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1966-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325463-01

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - CONDIZIONI - EVENTUS DAMNI - CONSILIUM FRAUDIS - NOZIONE.*

In tema di Azione revocatoria perche ricorra l'eventus damni non e necessario che l'atto di disposizione compiuto dal debitore lo ponga in uno stato di vera e propria insolvenza, essendo invece sufficiente che si verifichi una situazione tale da rendere piu difficile il recupero del credito. Ne il consilium fraudis si identifica con l'animus nocendi, essendo esso ravvisabile invece nella semplice conoscenza del pregiudizio che viene arrecato alle ragioni del creditore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)