Sez. 3 - , Sentenza n. 8969 del 07/11/2019 Ud. (dep. 05/03/2020) Rv. 278634 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Delitto di dichiarazione infedele - Art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 - Falso innocuo e grossolano - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, i principi giurisprudenziali in materia di falso innocuo o grossolano non trovano applicazione in relazione alla fattispecie di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in quanto l'indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi inesistenti nella dichiarazione annuale, da cui discende il non corretto calcolo dell'imposta e la sua mancata corresponsione, non richiede alcun carattere ingannatorio, essendo sufficiente che sia stata posta in essere al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)