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Sez. 2, Sentenza n. 2596 del 24/05/1978 (Rv. 391947 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE - RISOLUZIONE - IN GENERE - RILASCIO DI CAMBIALI, LORO RINNOVO ED INSOLVIBILITA DEL PROMITTENTE ACQUIRENTE - ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI PAGARE IL PREZZO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - ELEMENTI COSTITUTIVI DI UN ADEMPIMENTO GIUSTIFICANTE LA RICHIESTA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1978-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391947-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE - RISOLUZIONE - IN GENERE - RILASCIO DI CAMBIALI, LORO RINNOVO ED INSOLVIBILITA DEL PROMITTENTE ACQUIRENTE - ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI PAGARE IL PREZZO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - ELEMENTI COSTITUTIVI DI UN ADEMPIMENTO GIUSTIFICANTE LA RICHIESTA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - SUSSISTENZA.*

Non puo considerarsi adempiuto l'Obbligo contrattualmente assunto di pagare il prezzo, qualora il promittente acquirente sottoscriva cambiali, anche se accettate, di importo pari ai ratei di prezzo scaduti. Pertanto il rilascio delle cambiali, il loro successivo rinnovo e l'insolvibilita del promittente acquirente (confermata anche dalla volonta, oralmente espressa, di voler rinunciare allo acquisto dell'immobile) costituiscono elementi di fatto nei quali il giudice del merito puo ravvisare gli estremi di un inadempimento che giustifichi la risoluzione del contratto, nella cui domanda deve ritenersi implicita quella di recesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1461, Cod. Civ. art. 1498

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)