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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 246 del 1993

Decisione
decisa il 1993-05-05, depositata il 1993-05-19
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:246
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 19434

  • Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)
  • Contribuenti a contabilità semplificata
  • Dichiarazione annuale
  • Omessa presentazione
  • Imposta assolta, ma non annotata sulle operazioni passive dell'ultimo trimestre
  • Non consentita detrazione
  • Lamentata discriminazione rispetto ai contribuenti a contabilità ordinaria e violazione del principio della capacità contributiva
  • Questione analoga a precedenti già decise
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
In ordine alla questione di costituzionalità dell'art. 55, d.P.R. n. 633 del 1972, concernente l'impossibilità di detrazione da parte dei contribuenti a contabilità semplificata dell'imposta assolta, ma non annotata sulle operazioni passive dell'ultimo trimestre, in caso di omessa presentazione di dichiarazione annuale I.V.A. - questione pressoché analoga a precedenti già dichiarate manifestamente inammissibili in quanto implicanti scelte discrezionali di esclusiva competenza del legislatore - va ribadito che non sono identiche le situazioni poste a raffronto, che l'Ufficio, in caso di omessa dichiarazione comunque possiede i mezzi per tenere conto della situazione dell'ultimo trimestre, che il mancato riconoscimento, in altre ipotesi, di imposte non risultanti dalla dichiarazione (omessa) si configura anche come ragionevole misura diretta a prevenire l'evasione e che, infine, nella specie, i limiti di ragionevolezza posti all'azione discrezionale del legislatore volta a prevenire l'inosservanza dei doveri di lealtà e correttezza da parte del contribuente, non risultano superati. - O. nn. 108/1988, 817/1988, 1038/1988, 385/1989.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 55, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'I.V.A.), promossi con due ordinanze emesse il 28 novembre 1991 dalla Commissione tributaria di 2 grado di L'Aquila sui ricorsi proposti da Vella Carmela e da S.d.f. Rossi e Minicucci contro l'Ufficio I.V.A. di L'Aquila, iscritte ai nn. 337 e 341 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;
punto 1
Premesso che, secondo l'ordinanza di rimessione, non sarebbe manifestamente infondata la questione: a) della violazione dell'art. 3 della Costituzione quando, a parità di condotta (omessa dichiarazione annuale), la categoria dei contribuenti a contabilità ordinaria (art. 27 cit. d.P.R.) non subisce pregiudizio avendo la possibilità di far detrarre, in sede di accertamento induttivo, i versamenti annotati sulle operazioni passive nelle liquidazioni mensili che precedono la dichiarazione annuale, mentre per l'altra categoria di contribuente a contabilità semplificata (art. 33 cit. d.P.R.) non sarebbe detratta - in quanto non annotata - l'imposta assolta sulle operazioni passive dell'ultimo trimestre in mancanza della liquidazione contestuale alla omessa dichiarazione annuale; b) della violazione dell'art. 53 della Costituzione perché la norma denunziata, non consentendo detta detrazione, grava d'imposta un reddito oltre la misura di quello effettivamente prodotto;
punto 2
Considerato che precedenti questioni, che investivano lo stesso art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in fattispecie pressoché analoghe a quella presente, sono state decise (con ordinanze nn. 108, 817, 1038 del 1988 e n. 385/1989) nel senso della manifesta inammissibilità;
punto 3
Ritenuto che, sia pure tenendo conto degli specifici aspetti del presente giudizio, va confermata l'esattezza dei seguenti principi: a) che la rilevata diversità di trattamento normativo riguarda due categorie di contribuenti le quali non si trovano in situazioni identiche, soprattutto perché la categoria a regime di contabilità semplificata si giova di una dilazione nel versamento dell'imposta; b) che il vantaggio di conglobare la liquidazione dell'ultimo trimestre contestualmente alla dichiarazione annuale comporta il rischio che l'omessa dichiarazione non porta a conoscenza dell'Ufficio la situazione di detto trimestre; c) che tuttavia l'Ufficio tiene conto di questa ultima situazione in diversi casi (come quelli della dichiarazione tardiva, del versamento effettuato anche senza la relativa dichiarazione, della scelta del metodo di accertamento analitico); d) che se in altri casi le imposte non risultanti dalla dichiarazione (omessa) non vengono riconosciuti, ciò si configura anche come ragionevole misura diretta a prevenire l'evasione d'imposta, per la quale il regime agevolato fornisce maggiori "opportunità" con conseguente aggravio del rischio per le entrate fiscali; e) che, secondo la costante giurisprudenza, il legislatore può, nella sua discrezionalità, dettare misure atte a prevenire l'inosservanza dei doveri di lealtà e correttezza da parte del contribuente, purché non risultino superati i limiti della ragionevolezza; il che non si verifica in questa ipotesi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'I.V.A.) sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione nell'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SANTOSUOSSO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 19 maggio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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