Sez. 6, Sentenza n. 4904 del 18/03/1996 Ud. (dep. 16/05/1996) Rv. 205035 - 01
Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Maltrattamenti in famiglia - Elemento oggettivo (materiale) | Realizzazione attraverso omissione - Sussistenza - Ragione.
Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Maltrattamenti in famiglia - Elemento oggettivo (materiale)
Il delitto di maltrattamenti di minore (art. 572 cod. pen.) si consuma non soltanto attraverso azioni, ma anche mediante omissioni giacché "trattare" un figlio (per di più minore degli anni 14) da parte di un padre implica almeno il rispetto della norma di cui all'art. 147 cod. civ. che impone l'obbligo di "mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli "e, per converso, "maltrattare" vuol dire, in primo luogo, mediante costante disinteresse e rifiuto, a fronte di evidente stato di disagio psicologico e morale del minore, generare o aggravare una condizione di abituale e persistente sofferenza, che il minore non ha alcuna possibilità né materiale, né morale di risolvere da solo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST., Tratt. Internaz. 20/11/1989
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)