Sez. 1, Sentenza n. 14373 del 08/07/2005 (Rv. 582925 - 01)
ENTI PUBBLICI - LOCALI - IN GENERE | Impegno di spesa - Indicazione della copertura finanziaria ai fini della validità dell'impegno - Disponibilità di bilancio riferita ad operazioni programmate dall'ente o al recupero di crediti verso terzi - Controllo di effettività da parte del giudice ordinario - Esclusione.
ENTI PUBBLICI - LOCALI - IN GENERE
Le prescrizioni dell'art. 55, quinto comma, della legge n. 142 del 1990 e dell'art. 35, primo comma, d.lgs. n. 77 del 1995, circa l'indicazione della copertura finanziaria ai fini della validità degli impegni di spesa degli enti locali, non sono violate per il fatto che la disponibilità indicata in bilancio faccia riferimento ad operazioni programmate dall'ente o al recupero di crediti dello stesso verso terzi, non essendo dato un controllo di effettività delle une e degli altri, in sede di contenzioso ordinario, con riferimento ai rapporti tra i terzi contraenti e l'ente.
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 55 com. 5, Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 35 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)