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Sez. L, Sentenza n. 891 del 29/03/1974 (Rv. 368795 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - DENUNCIA - ONERE A CARICO DELL'ASSICURATO - INFERMITA ACCERTATE SUCCESSIVAMENTE ALLA FASE AMMINISTRATIVA, MA RIFERIBILI AI SINTOMI IN ESSA DENUNCIATI - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368795-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - DENUNCIA - ONERE A CARICO DELL'ASSICURATO - INFERMITA ACCERTATE SUCCESSIVAMENTE ALLA FASE AMMINISTRATIVA, MA RIFERIBILI AI SINTOMI IN ESSA DENUNCIATI - RILEVANZA.*

In tema di Assicurazione sociale contro l'invalidita, l'Obbligo della denunzia delle malattie nella fase amministrativa del procedimento, da parte dell'assicurato che intende ottenere la pensione, non deve essere inteso in senso formalistico e rigoroso, ma con criteri piu aderenti alla realta, nel senso, cioe, che, qualora i sintomi denunciati dal lavoratore siano, di per se, rivelatori di un'infermita accertabile solo mediante opportuni metodi di indagine diagnostica, non puo del mancato accertamento nella fase amministrativa farsi carico all'assicurato che, denunciando le sue condizioni fisio-psichiche, ha dato allo INPS la possibilita di controllare, nella loro esistenza e gravita, le cause ed il grado di invalidita. Conseguentemente, ove tali accertamenti risultino omessi, ben puo il giudice tener conto delle affezioni che, sebbene accertate successivamente, siano comunque riferibili alla malattia o ai sintomi resi noti durante il corso del procedimento amministrativo. (Conf 253'73, mass n 362098).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)