Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 117 del 2006
Massime (1)
Massima n. 30277
- Elezioni
- Lista consumatori c.o.d.a.cons. democrazia cristiana
- Presentazione delle liste
- Giurisdizione sulle controversie
- Dichiarazione di diniego della giurisdizione da parte del giudice amministrativo e della giunta per le elezioni della camera dei deputati
- Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla lista predetta al fine di "stabilire il potere giurisdizionale del giudice amministrativo sulla materia"
- Estraneità ai poteri della corte della risoluzione dei conflitti di giurisdizione
- Irricevibilità del ricorso.
Leggi la massima
È irricevibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla "Lista consumatori C.O.D.A.CONS: Democrazia Cristiana" per sentire affermare la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative alla fase prodromica, e segnatamente alla presentazione delle liste, delle elezioni politiche, e negare quella della Camera dei deputati, a seguito delle pronunce, declinatorie della rispettiva giurisdizione, emesse dalla Camera dei deputati e dal giudice amministrativo, in quanto non compete alla Corte costituzionale risolvere conflitti negativi (o positivi) di giurisdizione, regolati dall'art. 362 cod. proc. civ.
- Sulla carenza di legittimazione attiva dei partiti politici a sollevare conflitti di attribuzione ai sensi dell'art. 37 legge n. 87 del 1953, v. ordinanza n. 79/2006.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio per conflitto promosso con ricorso della “Lista consumatori C.O.D.A.CONS. Democrazia Cristiana”, depositato in cancelleria il 22 marzo 2006 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2006 il Giudice relatore Romano Vaccarella.
punto 1
Considerato che il ricorso in questione – in gran parte riproduttivo di note depositate in sede di appello proposto dal ricorrente davanti al Consiglio di Stato avverso varie ordinanze emesse dal TAR del Lazio in sede cautelare – è volto ad affermare la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo relativamente alla fase prodromica (ed in particolare, alla presentazione delle liste) delle elezioni politiche, ed a negare quella della Camera dei deputati, che esisterebbe solo relativamente alla verifica dei titoli di ammissione dei suoi componenti;
che, pertanto, la «definitiva dichiarazione di volontà», declinatoria della sua giurisdizione, è stata emessa dalla Camera dei Deputati (Giunta per le elezioni) quale organo avente natura giurisdizionale, ed altrettanto deve dirsi, evidentemente, di quella espressa dal Giudice amministrativo;
che a questa Corte non compete risolvere conflitti negativi (o positivi) di giurisdizione (art. 362 cod. proc. civ.) e, pertanto, come richiesto dal ricorrente, «stabilire il potere giurisdizionale del Giudice amministrativo sulla materia»;
che tale rilievo è assorbente di ogni altro, e quindi anche di quello relativo alla carenza di legittimazione attiva a sollevare conflitti di attribuzione ai sensi dell'art. 37 legge n. 87 del 1953 (ordinanza n. 79 del 2006).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara irricevibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze