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Sez. 1, Sentenza n. 15126 del 23/11/2000 (Rv. 542079 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - CASI DI NULLITÀ | Limiti e natura del giudizio di nullità - Conseguenze - Riesame diretto del merito da parte del giudice di appello - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Sostituzione dei fatti costitutivi del "petitum" di cui al lodo con fatti diversi - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542079-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - CASI DI NULLITÀ

In tema di giudizio arbitrale, i limiti e la natura del giudizio di nullità (diretto a far valere, in sede rescindente, i soli vizi tassativamente previsti dall'art. 829 cod. proc. civ.) attribuiscono al giudice di appello la facoltà di riesame del merito soltanto in sede rescissoria, e comunque nei limiti del "petitum" e delle "causae petendi" dedotte dinanzi agli arbitri (per queste ultime intendendosi i fatti sui quali risultava fondato il "petitum"), con la conseguente illegittimità, in sede di giudizio di nullità dinanzi alla corte di appello, tanto del riesame del merito in fase rescindente da parte di questa (e di conseguente sostituzione, alla motivazione del lodo, di altra e propria motivazione), quanto della sostituzione, ai fatti costitutivi del "petitum" di cui al lodo, di fatti diversi autonomamente acquisiti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)