Sez. 3, Sentenza n. 4912 del 20/05/1999 (Rv. 526454 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - GARANZIE DELLA ESECUZIONE - IN GENERE | Polizze fideiussorie sostitutive della cauzione - Previste dalla legge n. 8 del 1974 - Disciplina delle stesse - Deroga convenzionale alla disciplina propria della fideiussione - Ammissibilità - Fondamento.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - GARANZIE DELLA ESECUZIONE - IN GENERE
In merito alla facoltà consentita, in tema di appalto di opere pubbliche, all'appaltatore, dall'art. 1, secondo comma della legge 12 gennaio 1974, n. 8, di prestare, in luogo della cauzione, una polizza fideiussoria, è rimessa - in difetto di norme imperative ostative - all'autonomia privata il regolamento del contenuto della polizza, con la conseguenza che finisce per essere demandato alle parti della polizza stabilire se la stessa sia disciplinata - in tutto in parte - dalle norme comuni della fideiussione, ovvero da specifica e diversa regolamentazione specificamente pattuita, allo scopo, dalle parti stesse.
Riferimenti normativi: Legge 12/01/1974 num. 8 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)