Sez. 3, Sentenza n. 330 del 01/02/1968 (Rv. 331275 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - FATTI MATERIALI - EFFICACIA VINCOLANTE NEL GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE STRADALE - NUOVA VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - AMMISSIBILITA.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - FATTI MATERIALI - EFFICACIA VINCOLANTE NEL GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE STRADALE - NUOVA VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - AMMISSIBILITA.*
Nel giudizio civile di risarcimento del danno causato dalla circolazione di autoveicoli ne il danneggiante ne il danneggiato possono comunque porre in discussione i fatti materiali accertati dal giudicato penale, considerati nella loro realta obiettiva o fenomenica, salvo la possibilita di una diversa loro valutazione sotto il profilo giuridico agli effetti della prova liberatoria della presunzione di colpa. (V. 485-67, massima n.326431, 69-67, massima n.325714, 1063-66, massima n.322137).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)