DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1992 che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che l'elenco degli animali vivi figura nell'allegato II del trattato; che la commercializzazione di animali vivi rappresenta un'importante fonte di reddito per la popolazione agricola;
considerando che è necessario definire, a livello comunitario, una serie di misure di lotta da adottare in caso di insorgenza di malattie, per garantire uno sviluppo razionale del settore agricolo e per contribuire alla protezione della salute degli animali nella Comunità;
considerando che un focolaio di malattia può assumere rapidamente le proporzioni di un'epizoozia, con un tasso di mortalità e inconvenienti tali da compromettere seriamente la redditività del settore dell'allevamento;
considerando che devono essere adottate misure di lotta non appena si sospetti la presenza di una malattia, per poter intervenire immediatamente e in modo efficace una volta confermato il focolaio;
considerando che le misure da adottare devono mirare a prevenire la diffusione delle malattie e, in particolare, ad istituire un controllo accurato dei movimenti degli animali e dei prodotti che possono favorire la propagazione dell'infezione;
considerando che, ai fini della prevenzione delle malattie nella Comunità, si deve di norma evitare una politica di vaccinazione; che tuttavia è necessario prevedere il ricorso alla vaccinazione qualora la gravità della situazione lo renda indispensabile;
considerando che, per garantire il riconoscimento di tutti gli animali vaccinati, è indispensabile identificare tali animali; che, per offrire le necessarie garanzie, l'efficacia del vaccino utilizzato deve essere riconosciuta da un laboratorio di riferimento designato dalla Comunità;
considerando che un'indagine epidemiologica approfondita è indispensabile per evitare la propagazione delle malattie; che a tal fine gli Stati membri devono istituire unità specializzate;
considerando che, per garantire un sistema efficace di controllo, i metodi diagnostici delle malattie devono essere armonizzati e applicati a cura dei laboratori responsabili, le cui attività possono essere coordinate da un laboratorio di riferimento designato dalla Comunità;
considerando che le disposizioni dell'articolo 3 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario4, si applicano quando appare una delle malattie previste all'allegato I;
considerando che misure comuni di lotta contro le malattie possono consentire di mantenere un livello uniforme di salute degli animali;
considerando che occorre inoltre prevedere disposizioni specifiche proprie di ciascuna malattia, in un primo tempo per quanto concerne la malattia vescicolare dei suini,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1992. Per il Consiglio Il Presidente J. GUMMER