Sez. 4, Sentenza n. 9367 del 09/06/1981 Ud. (dep. 22/10/1981) Rv. 150648 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - RELAZIONE RITUALMENTE DEPOSITATA - NULLITÀ SUCCESSIVA O REVOCA DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - IRRILEVANZA - NON UTILIZZABILITÀ DELLA RELAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROVA PENALE - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - RELAZIONE RITUALMENTE DEPOSITATA - NULLITÀ SUCCESSIVA O REVOCA DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - IRRILEVANZA - NON UTILIZZABILITÀ DELLA RELAZIONE - ESCLUSIONE.*
Le osservazioni dei consulenti tecnici di parte, una volta che siano state ritualmente formulate e depositate, ex artt. 323, 324, 325 cod. proc. pen., acquistano, a tutti gli effetti, la natura giuridica di Atti del processo. La revoca della Costituzione di parte civile, così come la dichiarata nullità di tale Costituzione, non incidono pertanto sulla validità e quindi sulla utilizzabilità delle menzionate osservazioni.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 103, Cod. Proc. Pen. art. 323 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 324, Cod. Proc. Pen. art. 325, Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)