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Provvedimenti urgenti per il processo civile

Testo in vigore al

Art. 69 Esecutorieta' della sentenza

1. All'articolo 431 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti commi:
"Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283.
Il giudice di appello puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi".

Art. 70 Norme applicabili alla controversia in materia di locazione di comodato e di affitto

1. Dopo l'articolo 447 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 447-bis - (Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto) - Le controversie di cui all'articolo 8, secondo comma numero 3) sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420 e 421 primo comma 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428 e 429 primo e secondo comma 430, 433, 434 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili.
Per le controversie relative ai rapporti di cui all'articolo 8, secondo comma, numero 3), e' competente il guidice del luogo dove si trova la cosa. Sono nulle le clausole di deroga alla competenza.
Il giudice puo' disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione della cosa e l'ammissione di ogni mezzo, di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonche' la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.
Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza.
Il giudice d'appello puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'efficacia esecutiva o l'esecuzione siano sospese quando dalle stessa possa derivare l'altra parte gravissimo danno".

Art. 71 Conversione del pignoramento

1. L'articolo 495 del codice di procedura civile e' sostuito dal seguente:
"Art. 495 - (Conversione del pignoramento) - In qualsiasi momento anteriore alla vendita, il debitore puo' chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari all'importo delle spese e dei crediti del creditore pignoranete e dei creditori intervenuti.
Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilita', la somma corrispondente ad un quinto dell'importo del credito per cui e' stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, indicati nei rispettivi atti di intervento. La somma e' depositata dal cancelliere presso un Istituto di Credito, indicato dal giudice.
La somma da sostituire al bene pignorato e determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione sentite le parti.
Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece.
Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, la somma versata unitamente alla presentazione dell'istanza forma parte dei beni pignorati.
L'istanza puo' essere avanzata una sola volta, a pena di inammissibilita'".

Art. 74 Provvedimenti cautelari

1. Le sezioni I, II, III e IV del Capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile, mantenendo inalterate le rispettive rubriche, divengono rispettivamente sezioni II, III, IV, V.

2. Dopo l'articolo 669 del codice di procedura civile e la intitolazione "Capo III. Dei procedimenti cautelari" e' inserita la seguente sezione:
"Sezione I
Dei Procedimenti Cautelari in Generale
Art. 669-bis
(Forma della domanda)
La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente.
Art. 669-ter
(Competenza anteriore alla causa)
Prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.
Se competente per la causa di merito e' il conciliatore, la domanda si propone al pretore.
Se il giudice italiano non e' competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia al valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e la presenta senza ritardo al presidente del tribunale o al pretore dirigente il quale designa il magistrato cui e' affidata la trattazione del procedimento.
Art. 669-quater
(Competenza in corso di causa)
Quando vi e' causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.
Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all'istruttore oppure, se questi non e' ancora designato o il giudizio e' sospeso o interrotto, al presidente il quale, provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 669-ter.
Se la causa pende davanti al conciliatore, la domanda si propone al pretore.
In pendenza dei termini per proporre l'impugnazione la domanda si propone al giudiche che ha pronunziato la sentenza.
Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non e' competente a conoscere la causa in merito, si applica il terzo comma dell'articolo 669 ter.
Il terzo comma dell'articolo 669-ter si applica altresi' nel caso in cui l'azione civile e' stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l'applicazione del comma 2 dell'articolo 316 del codice di procedura penale.
Art. 669-quinquies
(Competenza in caso di clausola compromissoria
il compromesso e di dipendenza del giudizio arbitrale)
Se la controversia e' oggetto di clausola compromissoria o e' compromessa in arbitri o se e' pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito.
Art. 669 - sexies
(Procedimento)
Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda.
Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.
Art. 669-septies
(Provvedimento negativo)
L'rdinanza di competenza non preclude la riproposizione della domanda. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze e vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto e' pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.
La condanna alle spese e' immediatamente esecutiva ed e' opponibile ai sensi degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili, nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
Art. 669-octies
(Provvedimento di accoglimento)
L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669 novies.
In mancanza di fissazione del termine da parte del giudizio, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di trenta giorni.
Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
Art. 669-novies
(Inefficacia del provvedimento cautelare)
Se il procedimento di merito non e' iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669 octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'e' contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento e' divenuto inefficace e da le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilita', di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all'articolo 669-decies.
Il provvedimento cautelare perde altrei' efficacia se non e' stata versata la cauzione di cui all'articolo 669-undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giuidicato, e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza, o in mancanza con ordinanza a seguito del ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.
Se la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad un arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma perde altresi' efficacia:
1) se la parte che l'aveva richiesto non presenta domanda di esecutorieta' in Italia della sentenza straniera e del lodo arbitrale entro i termini ed eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali;
2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.
Art. 669-decies
(Revoca e modifica)
Nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito puo', su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare anche se emesso anteriormente alla causa se vi si verifichino mutamenti nelle circostanze.
Se la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione ovvero se l'azione civile e' stata esercitata o trasferita nel processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti dal giudice che ha emanato il provvedimento cautelare.
Art. 669-undecies
(Cauzione)
Con il provvedimenti di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice puo' imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni.
Art. 669-duodecies
(Attuazione)
Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibilmente mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalita' di attuazione ove sorgano difficolta' o contestazioni da' ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.
Art. 669-terdecies
(Reclamo contro i provvedimenti cautelari)
Contro l'ordinanza con la quale, prima dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare e' ammesso reclamo nei termini previsti dall'articolo 739, secondo comma.
Il reclamo contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale quello contro si propone al collegio, del quale non puo' far parte il guidice che ha emanato il provvedimento reclamato.
Quando il provvedimento cautelare e' stato emesso dalla Corte d'Appello il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o in mancanza, alla Corte d'Appello piu' vicina.
Il procedimento e' disciplinato dagli articoli 767 e 738.
Il collegio convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma modifica o revoca il provvedimento cautelare.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale alla Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi gravi danno, puo' disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinata alla prestazione di congrua cauzione.
Art. 669-quaterdecies
(Ambito di applicazione)
Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III, e V di questo capo, nonche', in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile, e dalla leggi speciali. L'articolo 669-septies si applica altresi' ai provvedimenti di istruzione preventiva dalla sezione IV di questo capo".3

Art. 75 Esecuzione del sequestro conservativo dei mobili

1. Il primo comma dell'articolo 678 del codice di procedura civile e' costituito dal seguente:
"Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo e comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo e' sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi".3

Art. 76 Forma dell'istanza

1. Il secondo comma dell'articolo 688 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Quando vi e' causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669-quater".3

Art. 77 Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 703 del codice di procedura civile sono sostituiti dal seguente:
"Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti".3

Art. 78 Determinazione delle udienze di prima comparizione

1. L'articolo 69-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 69-bis. - (Determinazione delle udienze di prima comparizione).
- Il decreto del presidente del tribunale, che stabilisce, a norma del secondo comma dell'articolo 163 del codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale entro il 30 novembre di ogni anno e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce".

Art. 79 Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione

1. Il primo comma dell'articolo 82 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dai seguenti:
"Qualora il giudice istruttore designato non tenga udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti, questa si intende rinviata d'ufficio alla udienza di prima comparizione immediatamente successiva, assegnata allo stesso giudice.
La stessa disposizione si applica anche nel caso che il presidente abbia designato un giudice diverso da quelli che tengono udienze di prima comparizione nel giorno fissato dall'attore".

Art. 80 Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e d'udienza e composizione dei collegi

1. Gli articoli 113 e 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 113. - (Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e composizione dei collegi). - Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale o della sezione determina con decreto i giorni in cui di tengono le camere di consiglio e la composizione dei relativi collegi giudicanti.
Se alla camera di consiglio sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, e' formato dal presidente, dal relatore e dal giudice piu' anziano.
Art. 114. - (Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei collegi). - All'inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente del tribunale stabilisce, con decreto approvato, dal primo presidente della Corte d'appello, i giorni della settimana e le ore in cui il tribunale o le sezioni tengono le udienze di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 275 del codice.
Il decreto del presidente deve restare affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza del tribunale.
Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 275 del codice.
Se all'udienza sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, e' formato dal presidente, dal relatore e dal giudice piu' anziano".

Art. 81 Determinazione dei giorni d'udienza

1. Il secondo comma dell'articolo 128 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Il primo presidente della Corte d'appello stabilisce con decreto, al principio e alla meta' dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui debbono tenersi le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale di udienza della Corte d'appello durante il periodo al quale si riferisce".

Art. 82 Appello contro la sentenza di estinzione del processo

1. L'articolo 130 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 130. - (Appello contro la sentenza di estinzione del processo).

  1. - Nel giudizio d'appello contro la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del processo a norma dell'articolo 308 del codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell'articolo 630 del codice stesso, il collegio, quando e' necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi termini, e provvede in camera di consiglio con sentenza.

Art. 84 Attestazione del cancelliere in caso di mancata integrazione del contradditorio

1. Dopo l'articolo 144 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 144-bis. - (Attestazione del cancelliere in caso di mancata integrazione del contradditorio). - Qualora non sia stato osservato il disposto di cui all'articolo 371-bis del codice, il cancelliere lo attesta con apposita dichiarazione, da allegare al fascicolo d'ufficio, per gli adempimenti di cui all'articolo 138".

Art. 85 Esecuzione sui beni sequestrati

1. Il primo comma dell'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del codice".

Art. 86 Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale

1. Dopo l'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 156-bis. - (Esecuzione sui bene sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale). - Se la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o e' compromessa in arbitri, il sequestrante deve, a pena di perdita di efficacia del sequestro conservativo ottenuto, proporre domanda di esecutorieta' in Italia della sentenza straniera o del lodo entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui la domanda di esecutorieta' e' proponibile.
La dichiarazione di esecutorieta' produce gli effetti di cui all'articolo 686 del codice e diventa applicabile il precedente articolo 156".

Art. 88 Composizione dell'organo giudicante

1. L'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dal seguente:
"Art. 48. - (Composizione dell'organo giudicante) - In materia penale il tribunale giudica col numero invariabile di tre votanti.
In materia civile il tribunale giudica col numero invariabile di tre votanti:
1) nei giudizi di appello;
2) nei giudizi nei quali e' obbligatorio l'intervento del pubblico ministero;
3) nei giudizi devoluti alle sezioni specializzate;
4) nei procedimenti in camera di consiglio;
5) nei giudizi di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelli conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
6) nei giudizi di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
7) nei giudizi di responsabilita' da chiunque promossi contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori e in ogni altra controversia avente per oggetto rapporti sociali nelle societa', nelle mutue assicuratrici e societa' cooperative, nelle associazioni in partecipazione e nei consorzi;
8) nei giudizi di cui agli articoli 784 e seguenti del codice di procedura civile;
9) nei giudizi di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.
Il tribunale, salve le disposizioni relative alla composizione delle sezioni specializzate, quando giudica in forma collegiale decide con il numero invariabile di tre votanti.
Fuori dei casi riservati dal secondo comma alla decisione collegiale, nelle materie civili il tribunale decide in persona del giudice istruttore o del giudice dell'esecuzione in funzione di giudice unico con tutti i poteri del collegio".

Art. 89 Abrogazioni

2. A far data dal 30 aprile 1995 sono abrogati gli articoli 110 e 112-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

3. A far data dal 30 aprile 1995 sono abrogati gli articoli 30, secondo comma, 43, 44, 45, primo, secondo, terzo e quarto comma, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 della legge 27 luglio 1978, n. 392,e successive modificazioni.

4. A far data dal 30 aprile 1995 al primo comma dell'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, le parole: "osservando le norme previste dall'articolo 46" sono sostituite dalle seguenti: "osservando le norme previste dall'articolo 447-bis del codice di procedura civile".