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Disciplina del commercio dell'oro

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di meglio disciplinare il commercio dell'oro;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazione, e del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e con quello per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto e' istituito il monopolio per gli acquisti all'estero dell'oro greggio in lingotti, in verghe, in pani, in polvere e in rottami.

2. L'importazione dell'oro semilavorato e lavorato, di cui alle voci 881, 884 A e 885 A, della tariffa doganale in vigore, nonche' la importazione degli oggetti di cui alle voci 501-A-1 e 502-A, e' subordinata al rilascio di licenze da parte del Ministero delle finanze, su proposta della Sovraintendenza allo scambio delle valute, ferma restando l'analoga disposizione dell'art. 1 del R. decreto-legge 3 novembre 1935, n. 1891, per le voci 883 e 886 della tariffa predetta.

Art. 2

1. Il monopolio di cui all'articolo precedente e' affidato all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, che lo esercitera' per conto del Tesoro dello Stato, d'intesa con la Sovraintendenza allo scambio delle valute.

Art. 3

1. I contratti per l'acquisto all'estero di oro greggio stipulati anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto e non ancora eseguiti, in tutto o in parte, dovranno essere denunciati dalle ditte acquirenti all'Istituto nazionale per cambi con l'estero entro dieci giorni dalla data stessa.

2. E' in facolta' dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero di autorizzare l'esecuzione dei detti contratti o di rendersene cessionario alle medesime condizioni in essi stabilite.

Art. 6

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 996

Art. 7

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 996

Art. 8

1. L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero per l'acquisto ed il deposito di oro non monetato, si avvarra' della Regia Zecca per la determinazione del quantitativo di fino contenuto nell'oro stesso, e per tutte le operazioni relative al commercio dell'oro non sara' soggetto all'osservanza delle disposizioni della legge di pubblica sicurezza.

Art. 10

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 996

Art. 11

1. Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, i trasgressori alle disposizioni del presente decreto, e coloro che comunque siano responsabili dell'inosservanza delle disposizioni stesse, sono passibili di una pena pecuniaria che il Ministro per le finanze ha facolta' di stabilire sino al valore dell'operazione cui si riferisce l'infrazione.

Art. 12

1. Con decreti del Ministro per le corporazioni e del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e col Ministro per l'agricoltura e le foreste potranno essere emanate le norme integrative ed esecutive eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

2. E' data al Ministro per le finanze ogni piu' ampia facolta' di stabilire con propri decreti, le norme per la regolazione dei rapporti fra il Tesoro dello Stato e l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e per l'istituzione di tutti quei controlli che riterra' necessari ed opportuni nell'interesse del Tesoro in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.

Art. 13

1. Il Ministro per le finanze e' autorizzato a provvedere con propri decreti a tutte le variazioni dei bilanci dell'entrata e della spesa occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

2. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge.

3. Il Ministro per le finanze e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 novembre 1935 - Anno XIV
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel - Solmi -
Rossoni
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 novembre 1935 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 366, foglio 96. - Mancini.