Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15958 del 28/07/2015 (Rv. 636111 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Imposte ipotecarie e catastali - Solidarietà ai fini del pagamento dell'imposta - Sussistenza - Litisconsorzio necessario nella lite tributaria tra i condebitori - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la solidarietà passiva tra i debitori di cui all'art. 11, comma 2, del d.P.R. n. 347 del 1990, non costituisce presupposto del litisconsorzio necessario, che non trova, pertanto, applicazione alle posizioni di venditore e compratore nelle controversie relative alle imposte ipotecarie e catastali pretese dell'Amministrazione finanziaria sull'atto di trasferimento di un immobile.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)