Sez. 2, Ordinanza n. 29661 del 19/11/2024 (Rv. 673141-02)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIARIE - RISPETTO AI TERZI | Soggetti qualificati terzi ex art. 2652, comma 1, n. 6), c.c. - Estranei all'atto e aventi causa dall'acquirente - Trascrizione della domanda di nullità dell’alienazione entro cinque anni dalla trascrizione dell’atto - Accoglimento - Acquisti successivi - Opponibilità alla parte vittoriosa - Esclusione.
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIARIE - RISPETTO AI TERZI
I soggetti qualificati terzi ex art. 2652, comma 1, n. 6), c.c., sono quelli estranei all'atto invalido, che siano aventi causa dell'acquirente, e non quelli che non siano parti del giudizio che si apre con la domanda da trascrivere, cosicché, in presenza di una trascrizione della domanda giudiziale di nullità dell'alienazione entro cinque anni da quella dell'atto traslativo, l'accoglimento di tale
domanda travolge tutti gli acquisti successivi, ancorché trascritti prima della trascrizione della domanda stessa, rendendoli inopponibili alla parte vittoriosa.
Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2652 com. 1 lett. 6)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)